Sgombero dehors illegittimo per mancato avvio del procedimento (TAR Puglia n. 1381 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il SUAP ordina lo sgombero immediato del suolo pubblico occupato da un dehors è illegittima quando l’amministrazione omette la comunicazione di avvio del procedimento prescritta dalla norma regolamentare che la prevede e non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di occupazione abusiva. La presenza del destinatario al sopralluogo della polizia locale non supplisce all’avviso, rispondendo a finalità diverse e non consentendo l’instaurazione del contraddittorio procedimentale. La mera difformità parziale dell’opera rispetto al titolo autorizzativo integra l’ipotesi delle modificazioni sostanziali non autorizzate, sanzionabile con la sospensione dell’autorizzazione, non con la rimozione totale della struttura. Il provvedimento di sgombero non è atto vincolato quando l’occupazione sia stata assentita e l’opera risulti solo parzialmente difforme dal progetto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio in Taranto, ottiene nel dicembre 2023 il provvedimento autorizzativo unico per l’installazione di un dehors su suolo pubblico, con validità triennale. Nel giugno 2024 la polizia locale accerta, in sede di sopralluogo, la realizzazione di opere difformi dai grafici allegati al titolo: una porta a vetro, tende scorrevoli in PVC e pannelli in vetro a completa chiusura della struttura. Segue la sanzione amministrativa pecuniaria e, in agosto, una diffida a conformare l’opera entro dieci giorni, con avvertimento che l’inottemperanza avrebbe comportato la sospensione del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale n. 25/2019.
Accertata la mancata ottemperanza, il Comune adotta nel settembre 2024 l’ordinanza di sgombero immediato e di ripristino dello stato dei luoghi, richiamando l’art. 13 del Regolamento. La società impugna dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza, la diffida e i verbali di polizia locale, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’errata applicazione della norma regolamentare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. I verbali della polizia locale non sono impugnati in via autonoma, ma solo quali atti endoprocedimentali dell’ordinanza, nei limiti in cui incidono sui vizi istruttori e motivazionali del provvedimento finale, secondo l’insegnamento di TAR Veneto, Sez. III, n. 102 del 2023.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 13 del Regolamento comunale subordina lo sgombero alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, nella specie omessa. Non vale a supplirvi la diffida di agosto, che non contiene alcun riferimento allo sgombero, limitandosi a preannunciare la sospensione del titolo. Né rileva la presenza del legale rappresentante al sopralluogo: l’avviso di avvio assicura una garanzia diversa, consentendo di valutare la linea difensiva e di rappresentare le anomalie procedurali dell’azione amministrativa.
Il Tribunale esclude poi la natura di atto vincolato dell’ordinanza. Le ipotesi dell’art. 13 — occupazione senza autorizzazione, superficie eccedente, superamento dei limiti temporali, decadenza, manomissione del suolo — non ricorrono. L’occupazione è stata assentita con provvedimento autorizzativo unico valido fino al dicembre 2026; non emerge un’esondazione della superficie; nessuna delle decadenze risulta configurata. Il presunto prolungamento non autorizzato del dehors affiora solo dal verbale di ispezione, senza che alcun atto impugnato contesti l’occupazione abusiva.
Il Comune contesta, in realtà, la sola difformità parziale dell’opera rispetto al progetto. La fattispecie rientra pertanto nell’art. 14, comma 2, del Regolamento, che sanziona le modificazioni sostanziali non autorizzate con la sospensione dell’autorizzazione all’occupazione del suolo, non con la rimozione totale prevista dall’art. 13 per casi differenti. Non a caso il provvedimento sospensivo preannunciato in diffida non è stato adottato.
L’ordinanza è dunque annullata, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione; la domanda di annullamento della diffida è respinta, risultando la stessa coerente con il quadro regolamentare. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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