Nullità della procura rilasciata all’estero senza legalizzazione: irricevibile il ricorso privo di ius postulandi (TAR Lazio n. 11711 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, anche quando la procura alle liti sia conferita da un cittadino straniero residente all’estero. La sottoscrizione del cliente e l’attestazione della sua autenticità da parte del difensore, per essere valide, devono avvenire entro il territorio della Repubblica; in caso contrario, la procura deve essere autenticata dall’autorità locale competente secondo la lex loci e il documento deve essere legalizzato dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 52, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 71/2011. La procura priva di tali formalità è radicalmente invalida e determina il difetto di ius postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso, anche quando il giudice abbia assegnato un termine perentorio per la regolarizzazione e la parte sia rimasta inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario residente nella Repubblica Democratica del Congo, impugnava il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, opposto dall’Ambasciata italiana a Brazzaville, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. La procura alle liti era stata rilasciata all’estero e allegata al ricorso.
Costituitasi la difesa erariale, eccepiva la nullità della procura, in quanto priva di legalizzazione. Il Tribunale, rilevata la carenza, concedeva alla parte ricorrente un termine perentorio di novanta giorni per depositare un valido mandato processuale, ma l’ordinanza non veniva ottemperata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di ius postulandi, richiamando il principio per cui il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995. La procura alle liti utilizzata in un giudizio davanti al giudice amministrativo deve essere speciale, come prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..
Nella specie, è stata riscontrata una duplice carenza: la procura non conteneva alcun riferimento alla controversia, difettando del requisito di specialità, e la sottoscrizione non era stata legalizzata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana. Il potere di autenticazione del difensore, ha precisato il Tribunale, è attribuito dalla legge processuale e ha efficacia limitata al territorio nazionale, in quanto il processo è manifestazione della sovranità statale.
La Corte ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la sottoscrizione e l’attestazione di autenticità devono avvenire nel medesimo contesto spazio-temporale entro il territorio della Repubblica. Per le procure conferite all’estero, invece, occorrono l’autenticazione da parte dell’autorità locale e la legalizzazione del documento.
Il Tribunale ha quindi preso atto della mancata ottemperanza all’ordinanza che assegnava il termine perentorio per la regolarizzazione, rilevando la persistenza della carenza al momento della decisione. Ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese per i giusti motivi legati alla definizione in rito.
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Nota della Redazione
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