Termine per la contestazione disciplinare e sindacato sulla sanzione (TAR Calabria n. 2188 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti diretti all’applicazione di sanzioni disciplinari al personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall’art. 12 d.P.R. n. 737/1981 ha natura ordinatoria e non perentoria: il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del procedimento. Il dies a quo decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce la piena conoscenza dei fatti, non dalla pendenza del procedimento penale né dalla sua definizione in fase di indagini. La valutazione della gravità dei fatti ai fini disciplinari e la determinazione della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irrazionalità, illogicità o evidente sproporzione. La qualificazione del fatto come “non grave” non è contraddittoria con una sanzione superiore alla destituzione, se serve a escludere quest’ultima.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, impugna il decreto con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sospensione dal servizio per quattro mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla notifica, la decutazione dell’anzianità per pari periodo e l’arretramento nel ruolo, oltre alla deliberazione che ha proposto la sanzione. Il provvedimento nasce dalla contestazione di una relazione di servizio ritenuta falsa, risalente al 2012, vicenda per la quale l’interessato è stato coinvolto in un procedimento penale definito con sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente deduce la violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, il difetto di motivazione — per avere l’Amministrazione qualificato il fatto come non grave e poi irrogato una sanzione severa — l’insufficienza probatoria degli elementi a carico, ridotti a meri indizi, e la sproporzione del trattamento rispetto al collega corresponsabile, sanzionato con un solo mese. Il Ministero dell’Interno si costituisce chiedendo il rigetto; in sede cautelare la tutela interinale è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento del Tribunale secondo cui, nei procedimenti disciplinari del personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti ex art. 12 d.P.R. n. 737/1981 ha natura ordinatoria: il superamento non inficia di per sé il procedimento (TAR Catanzaro, sez. I, n. 1231 del 2021; Cons. Stato, sez. II, n. 5307 del 2024). Il ricorrente non ha poi provato la conoscenza del procedimento penale da parte dell’Amministrazione già dal 2012.
Quanto alla tardività dell’azione disciplinare, il Tribunale esclude che rilevi la mancata iniziativa durante le indagini preliminari o il lasso di 77 giorni tra l’acquisizione della notizia del procedimento penale e l’assunzione della qualità di imputato. Vale il principio per cui il dies a quo coincide con la piena conoscenza dei fatti: la sentenza che li accerta è divenuta irrevocabile il 6 settembre 2020 e la contestazione è stata notificata il 22 ottobre 2020, con rispetto della normativa.
Sul piano motivazionale, il provvedimento è sorretto da un apparato argomentativo coerente, fondato sugli esiti dell’istruttoria e sulla valutazione della gravità dei fatti. La qualificazione della condotta come solo relativamente negativa non lo rende illegittimo: essa ha costituito il presupposto per escludere la più grave destituzione.
Il Collegio ribadisce infine che la valutazione dei fatti contestati e la determinazione della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta irrazionalità, illogicità o evidente sproporzione, evenienze non ravvisabili nella specie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite, fermo quanto disposto in sede cautelare.
Nota della Redazione
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