Termine dimezzato per l’appello avverso sentenza di ottemperanza (Cons. Stato n. 8767 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, che si svolge in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del rito ordinario, compreso il termine per proporre appello. L’esclusione dalla dimidiazione prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. concerne esclusivamente i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nel giudizio di primo grado, e non si estende all’atto di appello. Ne consegue che l’appello avverso la sentenza resa in ottemperanza va proposto nel termine decadenziale dimezzato di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, restando irricevibile se tardivo. L’errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale che deroga alla perentorietà dei termini, non è ravvisabile in presenza di un quadro normativo chiaro e di un orientamento giurisprudenziale consolidato, non essendo configurabile alcuna oscillazione ermeneutica.
Il Fatto
Un ricorrente ha ottenuto, con pronuncia del giudice del lavoro, l’accertamento del proprio diritto, durante il servizio di pre-ruolo svolto a partire dall’anno scolastico 2004/2005, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre agli arretrati e all’adeguamento della posizione stipendiale.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza a tale pronuncia e ha condannato l’amministrazione all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, liquidando le spese di lite in misura contenuta, in ragione della semplicità e serialità della controversia. L’appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nel capo sulle spese, contestando la loro quantificazione in rapporto all’art. 91 c.p.c. e al d.m. n. 55/2014. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato profili di irricevibilità dell’impugnazione quanto ai tempi di notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha riqualificato il nodo decisorio, spostandolo dal merito della contestata liquidazione delle spese al piano dell’ammissibilità temporale del gravame. Dagli atti emergeva che la sentenza del TAR Lazio era stata pubblicata il 7 gennaio 2025 e non era stata notificata; l’appello era stato proposto il 14 giugno 2025.
La Corte ha quindi applicato il combinato disposto degli art. 87, comma 3, e art. 92, comma 3, c.p.a.: nei procedimenti in camera di consiglio, tra i quali rientra il giudizio di ottemperanza, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del rito ordinario. Il termine per impugnare, pertanto, si riduce a tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui l’esclusione della dimidiazione, prevista per la notificazione del ricorso introduttivo, di quello incidentale e dei motivi aggiunti, potrebbe estendersi all’atto di appello. La formula normativa è apparsa di estrema chiarezza e circoscritta ai soli atti del giudizio di primo grado.
Nell’argomentazione la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato del giudice amministrativo, in base al quale l’appello avverso le sentenze rese in ottemperanza deve essere introdotto nel termine dimezzato (Cons. Stato, Sez. V, n. 5627 del 2013; Cons. Stato, Sez. V, n. 1441 del 2014; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3052 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 5246 del 2013).
Ha inoltre escluso la rimessione in termini. L’errore scusabile costituisce istituto eccezionale che deroga alla perentorietà dei termini di impugnazione; un suo impiego ampio comprimerebbe il principio di parità delle parti quanto al rispetto dei termini stabiliti dalla legge processuale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2010; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 32 del 2012). Nel caso concreto la causa era stata radicata in epoca ampiamente successiva al decreto correttivo e non sussisteva alcuna oscillazione giurisprudenziale. L’appello è stato così dichiarato irricevibile, con integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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