Riducibile sotto il minimo legale l’indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare (Cass. civ. Sez. 2 n. 12075 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’inciso “di regola” contenuto nell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001 consente al giudice di merito di discostarsi dai parametri minimi e massimi ivi indicati, con adeguata motivazione, liquidando un indennizzo annuo anche inferiore alla soglia minima di € 400,00. L’intervento del Fondo di Garanzia INPS che abbia determinato la soddisfazione tempestiva e pressoché integrale della pretesa creditoria del lavoratore nel corso della procedura fallimentare giustifica tale riduzione, per l’attenuazione del pregiudizio derivante dall’attesa. La derogabilità del parametro minimo non contrasta con gli artt. 6 CEDU e 111, 117 Cost. se l’importo liquidato non risulti irrisorio o manifestamente inadeguato. Inoltre, le spese processuali liquidate a favore dell’Avvocatura dello Stato non devono essere incrementate del rimborso delle spese generali, riconoscibile solo al libero foro ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Alcuni lavoratori dipendenti di una società dichiarata fallita, ammessi al passivo in privilegio per i propri crediti, proponevano ricorso ai sensi della legge n. 89/2001 dinanzi alla Corte d’Appello, lamentando l’irragionevole durata della procedura concorsuale. Il Consigliere delegato riconosceva un indennizzo pari a € 250,00 per ogni anno di ritardo, applicando una decurtazione del 50% sul parametro base di € 500,00, in ragione del tempestivo intervento del Fondo di Garanzia INPS che aveva già soddisfatto parte dei crediti. Avverso tale decreto i lavoratori proponevano opposizione, contestando la legittimità della decurtazione del parametro minimo di € 400,00 previsto dalla legge, ma la Corte d’Appello rigettava l’opposizione. I lavoratori ricorrevano quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso infondato, affermando che l’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, nell’indicare la forbice tra € 400,00 ed € 800,00, utilizza l’espressione “di regola” per attribuire al giudice di merito il potere di discostarsi da tali parametri, fornendo un’adeguata motivazione. Tale potere derogatorio è giustificato dalla necessità di assicurare una correlazione effettiva tra il patimento subito e l’entità dell’indennizzo, così come emerge dalle ulteriori disposizioni della medesima legge che disciplinano l’ipotesi di irrisorietà della pretesa e i limiti massimi in deroga.
Nel caso delle procedure fallimentari, la Corte ha evidenziato come la peculiarità della soddisfazione del creditore, realizzata attraverso i piani di riparto, imponga una valutazione che consideri la possibilità di un intervento tempestivo del Fondo di Garanzia INPS. L’aver percepito in breve tempo una quota rilevante del proprio credito riduce sensibilmente la penosità dell’attesa, legittimando la liquidazione di un indennizzo annuo inferiore alla soglia minima. Rispetto ai parametri della giurisprudenza CEDU, la derogabilità non determina alcun contrasto quando l’importo non sia irrisorio o meramente simbolico, ma sia il risultato di una valutazione equitativa e rigorosamente motivata.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la Cassazione ha accolto il motivo rilevando che la liquidazione delle spese in favore dell’Avvocatura dello Stato non può essere maggiorata del rimborso delle spese generali, trattamento previsto esclusivamente per gli avvocati del libero foro, come già chiarito dai precedenti richiamati. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente censurato limitatamente al capo relativo alle spese, con espunzione della condanna al rimborso delle spese generali e sostituzione con l’obbligo di rimborso delle spese prenotate a debito. La parziale fondatezza del ricorso ha infine giustificato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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