Deposito telematico rifiutato: oneri della parte tra nuova trasmissione e rimessione in termini (Cass. civ. Sez. 1 n. 9955 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di atti processuali, nell’ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, la parte ha l’onere di attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo alternativamente a un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività previa contestazione delle ragioni del rifiuto, oppure a una tempestiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma avvenuta per causa non imputabile. Il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito, prodottosi in via anticipata con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dalla quarta p.e.c.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da un professionista, rigettava l’istanza di rimessione in termini e dichiarava inammissibile il ricorso. L’opponente aveva depositato telematicamente l’atto di opposizione il 14.12.2019, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna; in data 16.12.2019, giorno di scadenza del termine, la cancelleria comunicava il rifiuto dell’atto a seguito dell’esito negativo dei controlli automatici. Il nuovo deposito veniva effettuato solo il 24.2.2020, unitamente all’istanza di rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui il deposito telematico si perfeziona solo con l’esito positivo dei controlli di cancelleria, comunicato tramite la c.d. quarta p.e.c. La ricevuta di avvenuta consegna produce un effetto anticipato e provvisorio, che si consolida solo all’esito positivo dell’intero procedimento.
Nel caso di rifiuto dell’atto, la parte non è tenuta a dimostrare la natura o l’origine dell’errore bloccante né la sua non imputabilità, ma deve scegliere tra due rimedi alternativi: un nuovo deposito tempestivo, da considerare in continuazione con la precedente attività, o una pronta istanza di rimessione in termini. L’inerzia prolungata, protrattasi per oltre centoventi giorni, rende tuttavia inammissibile l’istanza, dovendosi ritenere il termine ragionevole per la sua proposizione coincidente con quello di trenta giorni previsto per l’impugnativa.
Il giudizio sulla non imputabilità della decadenza costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Quanto alle spese processuali, la loro regolamentazione è censurabile solo quando siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Infine, in tema di liquidazione degli onorari, nell’ipotesi di rigetto della domanda il valore della controversia corrisponde alla somma domandata dall’attore, dovendosi applicare la tariffa forense in base a tale criterio e non a quello della somma attribuita alla parte vincitrice, che opera solo in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda.
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Nota della Redazione
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