Termine disciplinare decorre dalla conoscenza effettiva degli atti di indagine (Cons. Stato n. 8997 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992 decorre, quando il procedimento penale sia stato definito con decreto di archiviazione, dal momento in cui l’amministrazione consegue la conoscenza effettiva degli elementi idonei a valutare la rilevanza disciplinare dei fatti. Il decreto di archiviazione, a differenza della sentenza, non contiene l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione e non consente quindi all’amministrazione di apprezzarne il contenuto sul piano disciplinare. La regola va letta in senso costituzionalmente orientato, in coerenza con l’esigenza di buon andamento e con il diritto di difesa del dipendente: la decorrenza del termine dalla pubblicazione del provvedimento è configurabile solo in presenza di una sentenza, non di un diverso atto definitorio del procedimento penale.

Il Fatto

Un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria era stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con la deplorazione per la violazione dell’art. 4, lettera c), d.lgs. n. 449/1992. Il provvedimento traeva origine da una relazione istruttoria sulle intercettazioni telefoniche acquisita dopo la chiusura di un procedimento penale, avviato per il reato di abuso d’ufficio e definito con decreto di archiviazione su richiesta del pubblico ministero.

Il dipendente impugnava l’atto davanti al TAR Veneto, denunciando tra l’altro la decadenza dell’azione disciplinare per violazione del termine di centoventi giorni. Il TAR respingeva il ricorso e la pronuncia era appellata con un unico motivo, incentrato sulla corretta individuazione del dies a quo del termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la lettura del termine decadenziale accolta in primo grado. L’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992, nella parte in cui fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, presuppone un provvedimento che espone i fatti e i motivi della decisione: solo un atto siffatto consente all’amministrazione di valutare se sussistano gli estremi per agire sul piano disciplinare.

La Corte costituzionale n. 51/2014 e il precedente di Cons. Stato Sez. IV n. 2942/2011, richiamati nella sentenza appellata, vengono estesi al caso del procedimento penale comunque definito con decreto di archiviazione, che non reca alcuna informazione sui fatti indagati. L’appellante sosteneva che l’amministrazione avesse appreso i fatti già in fase di indagine, essendo stata essa stessa autrice dell’esposto. La Corte rileva però che l’esposto riguardava condotte in servizio, mentre le infrazioni contestate concernevano fatti diversi, commessi fuori servizio, emersi soltanto con l’accesso alla documentazione delle intercettazioni e con le testimonianze raccolte.

Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Collegio esclude la negligenza: con nota del 23.03.2013 l’amministrazione aveva chiesto alla Procura notizie sull’esito del procedimento e copia della relazione informativa, sollecitando la richiesta poi evasa il 19.2.2014. Solo da tale ultima data sussistevano le condizioni oggettive per avviare la contestazione.

Il bilanciamento tra buon andamento e garanzie procedimentali del dipendente impone dunque di valorizzare la conoscenza concreta degli elementi disciplinarmente rilevanti. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del complessivo andamento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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