Idoneità al servizio di Polizia e uso di stupefacenti (Cons. Stato n. 8998 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità permanente e assoluta al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, reso dalla Commissione medica interforze di seconda istanza, è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità quando è sorretto da un’istruttoria adeguata e da motivazione immune da illogicità. L’uso di sostanze stupefacenti può essere provato anche mediante presunzioni e prove indirette, non essendo indispensabile la produzione del referto del test di primo livello, qualora la positività non sia contestata e risulti da atti del procedimento e dichiarazioni della stessa parte. La mancata esecuzione del test di conferma per esaurimento del materiale non inficia l’attendibilità dell’esito positivo, ove la limitazione sia imputabile alla condotta dell’interessato e il valore riscontrato superi largamente il cut-off. La Commissione di secondo grado può svolgere nuovi accertamenti e confermare il giudizio di inidoneità con motivazione diversa da quella di primo grado, non essendo configurabili preclusioni o divieti di nova nel procedimento medico-legale.
Il Fatto
Il dipendente della Polizia di Stato impugna davanti al TAR Liguria il giudizio di non idoneità permanente e assoluta al servizio di Istituto, nonché la revoca della convocazione alla prova orale del concorso interno per viceispettore. La vicenda origina da un’operazione di polizia nel corso della quale, attraverso filmati di videosorveglianza, emerge l’acquisto di sostanze stupefacenti da un soggetto pregiudicato.
Il dipendente viene sottoposto a plurimi test tossicologici: quello del 16 novembre 2021 su matrice cheratinica risulta positivo alla cocaina; quelli successivi in sorveglianza sanitaria danno esito negativo; quello del 6 luglio 2022 risulta negativo sulle urine ma positivo su pelo pubico. Il Dipartimento militare di medicina legale formula quindi giudizio di inidoneità, confermato dalla Commissione medica interforze di seconda istanza, che ne muta la motivazione valorizzando il profilo personologico e la pregressa positività alla cocaina. Il TAR rigetta il ricorso; il dipendente appella, dolendosi del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione e dell’estensione del thema decidendum operata dalla Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla pretesa insufficienza probatoria della positività alla cocaina e sull’irrilevanza del profilo personologico. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene provato l’avvenuto consumo sulla base di molteplici elementi, tra cui la mancata contestazione dell’acquisto della sostanza da soggetto pluripregiudicato e l’ammissione della positività del test del novembre 2021 contenuta nel ricorso alla Commissione di secondo grado. La mancata produzione del referto non assume rilievo decisivo, poiché la stessa parte ne ha riconosciuto l’esistenza.
Né persuade la censura di inattendibilità del test del 6 luglio 2022. La Corte rileva che la violazione delle regole di igiene è solo affermata dal consulente di parte, che non ha partecipato alle operazioni e non ha indicato alcuna incidenza causale sull’esito. Quanto all’esito, il referto attesta un valore di 7,22 ng/mg a fronte di un cut-off di 0,5 ng/mg, dunque quattordici volte superiore: la sola limitazione consiste nell’impossibilità del test di conferma per esaurimento del materiale, circostanza non imputabile all’amministrazione ma al fatto che il dipendente si è presentato all’esame con i capelli rasati per una dermatite documentata.
La Corte precisa che, anche accogliendo la tesi difensiva della unica assunzione riferibile ai due test, resta provato che almeno in un’occasione il dipendente abbia assunto cocaina. Quanto agli accertamenti personologici, le doglianze sono giudicate generiche: il consulente di parte non contesta in modo specifico la professionalità della psicologa né le modalità di somministrazione del test, e il colloquio psichiatrico conforta gli esiti del test di Rorschach. Il Collegio sottolinea che, senza necessità di stabilire se ciascuno dei due aspetti sia autonomamente sufficiente, entrambi sussistono e, congiuntamente, giustificano il giudizio, immune da illogicità in ragione della particolare delicatezza dei compiti affidati al personale di Polizia.
Il terzo motivo, relativo all’asserita indebita estensione del thema da parte della Commissione di secondo grado, è respinto perché l’appellante non muove specifiche censure alla motivazione del primo giudice, che ha escluso preclusioni o divieti di nova nel procedimento medico-legale. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità delle questioni e della costituzione solo di stile dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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