La delibera ANAC di vigilanza senza raccomandazioni vincolanti non è impugnabile (TAR Lazio n. 10985 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto conclusivo di un procedimento di vigilanza dell’ANAC in materia di contratti pubblici non riveste natura provvedimentale ed è privo di efficacia lesiva quando l’Autorità non abbia formulato raccomandazioni vincolanti, non abbia diffidato il soggetto vigilato né imposto, a pena di sanzione, l’adozione di specifici atti. In tal caso, la delibera si limita a esprimere valutazioni e giudizi di conformità sulla procedura di gara, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante ogni eventuale iniziativa. Ne consegue che il ricorso proposto contro tale delibera è inammissibile per carenza di interesse, dovendosi verificare di volta in volta se le indicazioni dell’Autorità lascino residuare uno spazio di autonomia decisionale in capo al destinatario.
Il Fatto
Il Commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 impugnava la delibera n. 142 del 20 marzo 2024, con cui l’ANAC aveva concluso un procedimento di vigilanza avviato sull’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del porto di Genova. Nell’atto, l’Autorità contestava la scelta della procedura negoziata senza bando, l’assenza di motivazioni adeguate e altre criticità procedurali, invitando la committenza a comunicare eventuali modifiche progettuali e incrementi di costo.
Il Commissario deduceva, tra i vari motivi, lo straripamento di potere dell’ANAC, la carenza assoluta di potere per l’estraneità dell’opera all’ambito della normativa emergenziale e la violazione delle garanzie procedimentali. Si costituiva in giudizio l’ANAC, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della natura non provvedimentale e non lesiva della delibera impugnata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, affermando che la vigilanza dell’ANAC sulle procedure di affidamento rientranti nelle gestioni commissariali costituisce attribuzione dell’Autorità. Il fondamento va rinvenuto nell’art. 213, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che include tra i contratti vigilati anche quelli esclusi dall’ambito di applicazione del codice, nonché nel diritto unionale e, segnatamente, negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE, 45 della direttiva 2014/23/UE e 99 della direttiva 2014/25/UE.
Quanto alla natura dell’atto, il Collegio ha richiamato i più recenti approdi del Consiglio di Stato, secondo cui l’impugnabilità di una delibera non vincolante dell’ANAC non è esclusa in senso assoluto: essa va riconosciuta quando il provvedimento, riferendosi alla fattispecie concreta, incida direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, determinando un effetto immediatamente lesivo. La verifica richiede una ricognizione del contenuto delle indicazioni dell’Autorità, per accertare se residui o meno uno spazio di autonomia decisionale della stazione appaltante.
Nella vicenda in esame, il TAR ha osservato che l’ANAC non ha formulato alcuna raccomandazione vincolante, non ha diffidato il Commissario né gli ha imposto o chiesto, a pena di sanzione, l’adozione di uno specifico atto. La delibera impugnata, pur esprimendo valutazioni critiche su diversi aspetti della procedura, si è conclusa con un semplice invito a comunicare eventuali modifiche progettuali e incrementi di costo e a fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’opera.
Tale invito, finalizzato esclusivamente a verificare l’adeguatezza del progetto iniziale e a prevenire improprie varianti in corso d’opera, non si ripercuote in via diretta sugli atti già adottati e non obbliga il soggetto vigilato a una revisione critica o ad alcun intervento correttivo immediato sulle procedure di affidamento concluse. La delibera non sortisce, pertanto, alcun effetto lesivo, residuando in capo al destinatario un ampio margine di autonoma valutazione circa le iniziative da assumere.
Il Collegio ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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