Silenzio assenso sul permesso di costruire in area vincolata e decadenza illegittima (TAR Puglia n. 610 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico il silenzio assenso previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 si forma allorché la pratica risulti completa dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari alla rappresentazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, ovvero quando, per la qualità dell’intervento, tali atti presupposti non siano richiesti. La sola pertinenza dell’intervento ad area vincolata non rende di per sé inconfigurabile l’istituto, dovendosi evitare una limitazione dell’operatività della norma contraria alle finalità di semplificazione e di certezza delle situazioni giuridiche. Ove si sia formato un titolo edilizio per silentium, la sua eventuale caducazione impone l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il giudicato amministrativo ha efficacia inter partes e non si estende ai cointeressati che non abbiano partecipato al giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale e di un permesso di costruire per un cinema teatro all’aperto con strutture amovibili destinate a chiosco bar e servizi igienici, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza dai titoli edilizi rilasciati nel 2020 e nel 2023, oltre alla nota di avvio del procedimento. La ricorrente aveva presentato istanza di mantenimento annuale della struttura, ottenendo il parere di conformità urbanistica, il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio e, decorso il termine, l’autorizzazione paesaggistica dall’Unione dei Comuni.
Il Comune si costituiva, richiamando l’efficacia ultra partes di una precedente sentenza del medesimo TAR resa in altro giudizio. Rinunciata l’istanza cautelare, la causa perveniva alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattendeva in via preliminare l’eccezione sull’efficacia ultra partes della sentenza richiamata dall’Ente, in applicazione del principio dell’efficacia inter partes del giudicato sostanziale e processuale, richiamando gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e il rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., con richiamo a Cons. Stato, Adunanza Plenaria 27.02.2019 nn. 4 e 5.
Nel merito il ricorso era fondato. Con riferimento al permesso di costruire n. 42/2020, il Collegio condivideva le censure sulla formazione tacita del titolo con validità annuale, richiamando TAR Lecce, Sez. I, 28.01.2025, n. 137, secondo cui nelle aree vincolate il silenzio assenso è ammesso quando la pratica sia completa dei nulla osta necessari.
Dalla ricostruzione degli atti emergeva che, dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 21.03.2023, la pratica doveva ritenersi completa ai fini della formazione tacita del titolo ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non aveva dedotto carenze documentali idonee a impedire la formazione del titolo. In presenza di un titolo formatosi per silentium, la sua caducazione avrebbe imposto l’attivazione del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, mai avviato.
Fondate erano anche le censure relative al titolo edilizio stagionale, atteso il sostanziale rispetto della clausola di stagionalità: la ricorrente aveva rimosso e riposizionato il manufatto, omettendo la comunicazione, senza che il Comune avesse svolto accertamenti concreti sulle dichiarate inadempienze.
Il ricorso era pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle altre questioni. Le spese erano integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.