Termini ordinatori sul piano attuativo e discrezionalità tecnica del Comune (TAR Lombardia n. 1688 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione dei piani attuativi disciplinato dall’art. 14 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, il termine di trenta giorni assegnato agli uffici per richiedere integrazioni ha carattere ordinatorio e non perentorio: la sua inosservanza non vizia il provvedimento adottato tardivamente, tanto più che la stessa norma collega al ritardo l’esercizio di poteri sostitutivi regionali o provinciali. La conclusione negativa dell’istruttoria integra un sub-procedimento di spettanza esclusiva degli uffici comunali, il cui esito ostativo rende superflua ogni successiva deliberazione della Giunta o del Consiglio. Le valutazioni comunali sulla possibilità di adozione del piano costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, censurabili solo per errori evidenti o manifesta illogicità. Le scelte di pianificazione territoriale sono espressione di amplissima discrezionalità e non richiedono motivazione specifica, salvo particolari situazioni di aspettativa qualificata.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, nel Comune di Baranzate, di un compendio immobiliare classificato dal PGT quale Ambito di Rinnovamento Urbano n. 10, Comparto 1, con destinazione produttiva. La società presentava una proposta di piano attuativo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, per la realizzazione di un nuovo polo industriale e tecnologico.

All’esito dell’istruttoria, il Comune comunicava con nota del 30.7.2020 i motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, precisando che, decorso il termine per le memorie, l’atto sarebbe divenuto formale diniego. La società impugnava tale determinazione con ricorso principale, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo di adottare il piano e il risarcimento del danno. Successivamente il Consiglio comunale approvava una variante al PGT che assegnava parte del compendio a destinazione agricola, avverso la quale la società proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulla violazione del termine di trenta giorni per le richieste di integrazione. Richiamando l’orientamento secondo cui i termini di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241 del 1990 sono di regola ordinatori, il Tribunale rileva che i commi 6 e seguenti dell’art. 14 collegano al ritardo l’esercizio di poteri sostitutivi: tale previsione esclude che l’adozione tardiva sia di per sé illegittima. Il motivo è quindi infondato, in linea con TAR Lombardia, Sezione II, sentenza n. 1566 del 2020.

Quanto all’incompetenza del dirigente, il Collegio osserva che la norma regionale individua un sub-procedimento istruttorio di spettanza esclusiva degli uffici comunali, il cui esito negativo pone termine al procedimento e rende superflua ogni decisione dell’organo politico. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, Sezione IV, n. 2968 del 2013.

Nel merito delle ragioni del diniego, il Tribunale qualifica le valutazioni comunali come espressione di discrezionalità tecnica, censurabili solo per errori evidenti o manifesta illogicità. Rileva inoltre che la società, pur destinataria del preavviso, non ha depositato memorie né documentazione integrativa, optando per l’impugnazione. Il Collegio passa poi in rassegna i profili tecnici: il collegamento fognario, il perimetro dell’ambito, la viabilità imposta dalla scheda d’ambito e dalle NTA del Piano delle Regole, il calcolo delle superfici a verde e a parcheggio, la superficie drenante, le piantumazioni, la viabilità interna, le barriere antirumore, l’impatto paesistico e lo studio di mobilità, i cui flussi appaiono sottostimati rispetto alla dotazione di parcheggi. Poiché il provvedimento si fonda su una pluralità di argomenti autonomi, l’infondatezza delle censure consente di respingere il terzo motivo.

Sui motivi aggiunti, il Collegio ricorda che le scelte di pianificazione godono di amplissima discrezionalità e non sono sindacabili nel merito salvo errori di fatto o illogicità abnormi, non richiedendo la destinazione urbanistica specifica motivazione salvo situazioni di aspettativa qualificata, nella specie non ravvisabili. Le osservazioni ai piani adottati costituiscono mero apporto collaborativo. La destinazione agricola imposta da esigenze di salvaguardia ambientale e di contenimento del consumo di suolo, coerente con la legge regionale n. 31 del 2014, è legittima anche se il fondo non è concretamente destinato all’esercizio di impresa agricola. La pendenza del ricorso avverso il diniego non ostava alla variante, essendo il provvedimento efficace. Il rigetto comporta la reiezione della domanda risarcitoria e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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