Termini perentori VIA e obbligo di provvedere anche per progetti non prioritari (TAR Puglia n. 1345 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e il loro inutile decorso consuma il potere di provvedere dell’amministrazione competente, senza che residui spazio per una mera attivazione del potere sostitutivo. Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze posto dall’art. 8 cod. amb. non introduce alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini, né risulta incompatibile con essa, dovendosi escludere l’abrogazione tacita in forza dell’art. 3-bis, comma 3, cod. amb.. Ne consegue che anche per i progetti non prioritari l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro i termini di legge, permanendo l’obbligo di provvedere per esigenze di imparzialità e parità di trattamento.
Il Fatto
La società ricorrente presenta istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 47,34 MW e delle opere di connessione alla rete, da realizzarsi in un Comune pugliese. Il Ministero dell’ambiente comunica la procedibilità dell’istanza e pubblica l’avviso al pubblico; il Ministero della cultura richiede un’integrazione documentale, seguita da una seconda consultazione. Non pervengono osservazioni.
Decorsi i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, cod. amb., né la Commissione tecnica PNIEC-PNRR né il titolare del potere sostitutivo né il Ministero si pronunciano, nonostante solleciti e diffide. La società agisce allora per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., e con riserva di azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei termini. L’art. 25, comma 7, cod. amb. considera perentori tutti i termini del procedimento di VIA, con richiamo agli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che la scadenza del termine consuma il potere di provvedere e che l’inutile decorso non si esaurisce nell’attivazione del potere sostitutivo.
La difesa erariale sostiene il contrario richiamando l’art. 8, comma 1, cod. amb., che introdurrebbe una gerarchizzazione delle istanze in base alla potenza installata, collocando il progetto in una fascia inferiore. Il TAR respinge l’argomento. Il criterio di priorità non prevede alcuna eccezione letterale alla perentorietà dei termini, e l’art. 3-bis, comma 3, cod. amb. ammette deroghe solo per dichiarazione espressa di successive leggi, escludendo l’abrogazione per incompatibilità.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia resa sul ricorso n. 839 del 2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3465 del 22 aprile 2025, che ha riformato la decisione del TAR Basilicata invocata dal Ministero, confermando la perentorietà dei termini. Né le modifiche apportate dall’art. 8, comma 1-ter, cod. amb. mutano il quadro: neppure tale norma consente di ritenere introdotta una deroga all’obbligo di provvedere, che avrebbe dovuto essere espressa. Nello stesso senso è richiamata la giurisprudenza del TAR Palermo, Sez. V, n. 178 del 2025.
Il Tribunale valorizza poi il favor per le fonti rinnovabili, desumibile dal Regolamento UE 2022/2577 e dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, che qualifica gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Sul piano applicativo, il Collegio individua la scansione dei termini: la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 23 maggio 2023 o al più tardi entro il 1° agosto 2023; il Ministero avrebbe dovuto adottare il provvedimento entro il 31 agosto 2023; i poteri sostitutivi avrebbero dovuto essere esercitati entro il 2 ottobre 2023. Tutti i termini risultano ampiamente decorsi.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di determinarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con condanna in solido delle amministrazioni alle spese di lite.
Nota della Redazione
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