Conversione del permesso per protezione speciale e silenzio della Questura (TAR Puglia n. 469 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, restano disciplinate dal regime previgente, compresa la facoltà di conversione in permesso per lavoro ai sensi del previgente art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. La disciplina transitoria dell’art. 7 del citato decreto si applica anche ai permessi rilasciati ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 in corso di validità al momento della novella. Il procedimento di conversione rientra tra quelli regolati dalla legge n. 241/1990 e impone l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2. Il silenzio serbato dall’amministrazione integra silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto dalla Questura di Foggia un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato il 16.9.2021 e con scadenza il 16.9.2023. Il 10.5.2023 presentava, tramite il servizio postale, istanza di rinnovo-conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

A fronte dell’istanza la Questura non adottava alcun provvedimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’emanazione dell’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il Ministero dell’interno si costituiva senza svolgere difese; la Questura non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione dell’interesse qualificato del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso. La fonte è rinvenuta nell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, che nella formulazione previgente annoverava tra i titoli convertibili in permesso per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. L’art. 5 del medesimo decreto fissa in sessanta giorni il termine per la conversione.

La lettera a) dell’art. 6 del TUI è stata però abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, c.d. Decreto Cutro. Il Collegio affronta quindi il nodo della disciplina applicabile ratione temporis, richiamando la norma transitoria dell’art. 7 del medesimo decreto. Per le domande pendenti alla data di entrata in vigore della novella, e per i casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito della Questura, il comma 2 richiama il regime previgente; il comma 3 prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, siano rinnovati una sola volta e per un anno, restando ferma la facoltà di conversione ove ne ricorrano i requisiti.

Il Tribunale condivide l’interpretazione secondo cui la norma transitoria sottopone integralmente al regime previgente i permessi in corso di validità, con conseguente conservazione delle possibilità di conversione ai sensi del previgente art. 6, comma 1-bis. A sostegno richiama la sentenza del TAR Marche n. 914 del 28 dicembre 2023 e l’ordinanza del TAR Campania n. 3288 del 7 dicembre 2013. Tali principi valgono anche per il titolo rilasciato ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Nel caso concreto il permesso oggetto di istanza era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria, essendo scaduto solo il 16 settembre 2023. Il procedimento rientra pertanto tra quelli regolati dalla legge n. 241/1990 e il silenzio contrasta con l’art. 2, che impone il provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all’istanza. Non emerge alcuna ragione endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l’ulteriore inerzia, né rilevano difficoltà organizzative interne. Il Collegio ravvisa quindi tutti gli elementi del silenzio-inadempimento e ordina alla Questura di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese sono compensate; resta ferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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