Termini perentori VIA e silenzio-assenso sul concerto del Ministero della cultura (TAR Puglia n. 460 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori e non tollerano sospensioni derivanti da criteri di priorità nella trattazione dei progetti o da disfunzioni organizzative interne agli uffici. Il concerto del Ministero della cultura, previsto nell’ambito del procedimento pluristrutturato di VIA, è soggetto alla disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che opera come paradigma generale nei rapporti tra amministrazioni. Ne consegue l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’autorità competente e l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 10 agosto 2023 istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un parco eolico off-shore di rilevanti dimensioni nel Mare Adriatico Meridionale, di fronte a un tratto di costa compreso tra due comuni pugliesi.
Dopo la dichiarazione di procedibilità, le consultazioni pubbliche e il parere favorevole con prescrizioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del 27 giugno 2024, il Ministero dell’ambiente non ha adottato il provvedimento conclusivo. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, deducendo anche la formazione del silenzio-assenso sul concerto del Ministero della cultura per decorso del termine di novanta giorni, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei termini del procedimento. Richiamato l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, i termini di conclusione della VIA sono perentori. L’art. 3-bis del medesimo decreto impone che le norme ambientali siano derogate solo per dichiarazione espressa, con garanzia del rispetto del diritto europeo. La disciplina sui criteri di priorità, introdotta dal d.l. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, non incide sui termini dei procedimenti di valutazione ambientale.
Il Tribunale esclude che l’elevato numero di istanze possa giustificare il ritardo. Richiamando Cons. Stato n. 9791/2024, osserva che le disfunzioni organizzative interne non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento, rilevando semmai sul piano della responsabilità del funzionario.
Passando al secondo profilo, il Collegio ritiene applicabili al procedimento di VIA gli istituti di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 impone all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione anche quando i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative. La disposizione si coordina con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio-assenso sui concerti tra amministrazioni. Il richiamo al parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato (n. 1640 del 23 giugno 2016) conferma l’interpretazione estensiva: il silenzio dell’amministrazione interpellata equivale ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo.
La scansione temporale dell’art. 25, comma 2-bis, prevede il concerto del Ministero della cultura entro venti giorni, con salvezza dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere paesaggistico come obbligatorio ma non vincolante, con facoltà di provvedere oltre il termine inutilmente decorso. Da qui il riconoscimento dell’inerzia censurabile.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di determinarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta resta subordinata a una successiva istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Le spese sono compensate in ragione dell’elevata complessità del procedimento.
Nota della Redazione
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