Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 573 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la mancata costituzione in giudizio. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. I poteri del commissario possono essere estesi, in virtù del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche al pagamento delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, così evitando la necessità di un secondo giudizio esecutivo.
Il Fatto
Gli eredi legittimi di un soggetto che aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.000,00 ai sensi della legge Pinto, oltre spese e competenze, agiscono con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione.
I ricorrenti rappresentano che il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata e che è stata inviata la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, senza esito. Chiedono, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il decreto azionato è passato in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti, e la parte ha ritualmente notificato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, dalla quale sono decorsi sei mesi.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte sottolinea che l’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur regolarmente notificato. La mancata costituzione in giudizio non vale quindi a contrastare la domanda, con la conseguenza che il ricorso è fondato.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori documentate, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
La parte più significativa della decisione riguarda l’estensione dei poteri commissariali alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio osserva che il codice di rito tace sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza. A colmare il vuoto soccorre il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, unitamente a ragioni di economia processuale: evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale richiama inoltre il buon andamento dell’amministrazione e il modello dell’espropriazione forzata, che condivide con il giudizio di ottemperanza le finalità esecutive: gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento in prededuzione. Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata