Verifica di assoggettabilità a VIA unitaria e globale, non atomistica (TAR Sicilia n. 1680 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 impone una valutazione globale e complessiva dell’intero progetto, estesa a tutti gli elementi che lo compongono e ai loro possibili impatti negativi. È illegittima la pretesa del proponente di frazionare l’intervento e di sottoporre a screening il solo impianto di frantumazione, poiché l’Allegato IV bis richiede la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto. Il giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione in materia ambientale è sindacabile solo per illogicità manifesta o macroscopica erroneità. Nella fase di screening la discrezionalità è più ampia e ispirata a più rigorose esigenze di cautela, poiché l’esito non preclude gli approfondimenti della successiva VIA.

Il Fatto

La società ricorrente presenta alla Regione istanza per l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un centro di recupero di rifiuti inerti non pericolosi da ubicare in area agricola nel territorio di un comune siciliano.

La Commissione Tecnica Specialistica esprime parere di assoggettabilità a VIA e l’Assessorato regionale, con proprio decreto, assoggetta il progetto a VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. La società impugna gli atti davanti al TAR Sicilia, sostenendo che solo una parte del progetto avrebbe dovuto essere sottoposta a screening. L’istanza cautelare è respinta. La causa giunge alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della verifica di assoggettabilità a VIA come procedimento volto a stabilire se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e debba quindi essere sottoposto a VIA. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale sottolinea che si tratta di una valutazione preliminare e sommaria, non preclusiva degli esiti della VIA vera e propria.

Da ciò discende che la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione è sindacabile solo per illogicità manifesta o macroscopica erroneità. Nella fase di screening la soglia di negatività dell’impatto può essere superata con margini più ampi proprio perché l’esito non è definitivo.

Il Tribunale respinge la visione atomistica del ricorrente. L’Allegato IV bis al Codice dell’Ambiente richiede la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, mentre l’Allegato V impone di valutare dimensioni, effetto cumulo, uso delle risorse, inquinamento e localizzazione. L’Amministrazione ha correttamente considerato anche lo stoccaggio e la messa in riserva R13, operazione strumentale e propedeutica alle attività di recupero da R1 a R12 ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 152/2006.

Quanto alla localizzazione, il Collegio rileva che l’impianto dista meno di tre chilometri dal centro abitato, in contrasto con i criteri del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali e con l’art. 17, comma 3, della l.r. n. 9/2010. La vicinanza del centro abitato e le problematiche idrogeologiche integrano una carenza del quadro conoscitivo idonea a supportare l’assoggettabilità a VIA. Le residue doglianze sono generiche: ove il quadro conoscitivo ingeneri motivati dubbi sulla portata lesiva dell’intervento, è necessario l’avvio della procedura di VIA. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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