Terzo condono in area vincolata: sanabili solo restauro e manutenzione (TAR Sicilia n. 1763 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non ammette la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche solo relativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la condonabilità delle opere in area vincolata quando comportino nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2021 ha reso non più praticabile l’interpretazione che ammetteva la sanatoria nelle aree a inedificabilità relativa. Il parere della Soprintendenza in materia è atto vincolato: non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto, e non è sindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento o dell’affidamento. La nozione di superficie rilevante in ambito paesaggistico è ampia e finalistica, e comprende ogni opera calpestabile o sfruttabile per qualunque uso.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Lipari due domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. In seguito ha chiesto alla Soprintendenza il nulla-osta paesaggistico per l’intervento oggetto di sanatoria; l’Amministrazione ha espresso parere negativo con provvedimento del 19 aprile 2023, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.

Il privato ha impugnato la nota davanti al TAR Sicilia. Nel ricorso ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, l’istruttoria inadeguata sull’effettiva natura delle opere, la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi definiti diversamente e la lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto, richiamando la disciplina statale ostensiva della sanatoria e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio orientamento già espresso in numerose decisioni di poco precedenti e lo conferma. La circolare assessoriale n. 02/2022 è corretta nel dare attuazione alla disciplina conseguente alla Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ne deriva che anche in Sicilia, per le opere in area a vincolo relativo, la sanatoria è ammessa solo per gli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, cioè le tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003.

La lettura dell’art. 32, comma 27, lettera d), non consente diversamente: sono esclusi dalla sanatoria gli abusi realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali imposti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici. Solo in presenza congiunta delle condizioni indicate, compreso il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, la sanatoria è possibile.

Nella specie non ricorrono tali presupposti: la richiesta di condono concerne un ampliamento, con realizzazione di nuovi volumi e nuove superfici. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in area vincolata, la creazione di qualsiasi nuovo volume e di qualsiasi superficie rileva ai fini paesaggistici, senza distinzione fra volumi tecnici e non tecnici, interrati o fuori terra, e senza che assumano rilievo gli spazi chiusi o aperti. La superficie utile va letta in senso ampio e finalistico, guardando all’impatto sul territorio, e non alla sola destinazione o al carico urbanistico.

Il giudice respinge anche le censure procedurali. Il provvedimento della Soprintendenza ha natura vincolata; pertanto la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto sono superflui, non essendovi margine di apporto partecipativo dell’interessato. Né può invocarsi l’affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. La disparità di trattamento è irrilevante in presenza di atti vincolati, prospettandosi solo rispetto a scelte discrezionali. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *