Insussistenza del fumus boni iuris e rigetto della domanda cautelare in assenza di elementi di fondatezza (TAR Calabria n. 402 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione va respinta quando, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, non sussistono elementi di fondatezza del fumus boni iuris in ragione dei fatti indicati nel provvedimento impugnato. La valutazione del requisito cautelare è compiuta alla luce dei fatti posti a fondamento dell’atto, senza che emergano profili di fondatezza del ricorso. La reiezione dell’istanza cautelare non comporta alcuna statuizione sulle questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate per la fase di cognizione piena.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 16 del 18.03.2026, emessa dal Comune di Motta Santa Lucia e notificata il 26.03.2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Comune di Motta Santa Lucia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. La domanda cautelare è stata presentata in via incidentale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., in vista della trattazione nella camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Seconda, ha ritenuto di non accogliere la domanda cautelare, rilevando l’assenza di elementi di fondatezza del fumus boni iuris. La valutazione è stata compiuta alla luce dei fatti indicati nell’impugnata ordinanza di demolizione, dai quali non sono emersi profili che facciano ragionevolmente presumere la fondatezza del ricorso.
Il Collegio ha precisato che la propria decisione è assunta impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, con la conseguenza che la reiezione dell’istanza cautelare non incide sulla possibilità di coltivare il giudizio di merito. La verifica del requisito cautelare si è pertanto limitata a un esame sommario e non ha implicato alcuna definitiva statuizione sulle questioni sollevate dalla ricorrente.
Con riferimento alle spese della fase cautelare, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione della natura della decisione e dell’assenza di una soccombenza virtuale. Il dispositivo ha quindi respinto la domanda cautelare, disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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