Atto confermativo non impugnabile e natura autoritativa della sanzione per ritardato contributo (TAR Lombardia n. 3760 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Comune ribadisce, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, l’aumento del contributo di costruzione già contestato è meramente confermativo, privo di natura provvedimentale e inammissibile per carenza di interesse. Il provvedimento che applica la sanzione del 10% per ritardato pagamento ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 380/2001 ha invece natura autoritativa e pubblicistica, anche quando il contributo sia disciplinato da una convenzione urbanistica. Ne deriva l’assoggettamento all’art. 29 cod. proc. amm. e la decadenza dall’impugnazione decorso il termine. La mancata indicazione dell’autorità e del termine non integra causa autonoma di illegittimità né giustifica automaticamente la rimessione in termini.

Il Fatto

La società ricorrente, soggetto attuatore di un programma integrato di intervento, ha depositato una s.c.i.a. per opere di urbanizzazione e costruzioni private e ha comunicato l’inizio dei lavori l’11 settembre 2018. Dopo il versamento delle quote di oneri e costo di costruzione, avvenuto nel settembre 2019, il Comune ha contestato il ritardo rispetto al termine annuale e ha applicato l’aumento del 10% previsto dall’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001, per complessivi euro 364.343,67.

La società ha chiesto la revoca degli aumenti, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’approvazione comunale dei progetti di cantierizzazione, avvenuta il 25 ottobre 2018. Il Comune ha respinto l’istanza con nota del 28 gennaio 2020. La ricorrente ha quindi pagato le somme e impugnato entrambe le note, chiedendo l’accertamento del diritto alla rifusione e la condanna del Comune, oltre interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare del Comune e dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte irricevibile. La nota del 28 gennaio 2020 si limita a richiamare integralmente la precedente nota del 24 ottobre 2019, senza nuova istruttoria, senza nuova ponderazione degli interessi e senza fatti nuovi. Non è dunque conferma in senso proprio, ma atto meramente confermativo, qualificabile come diniego di riesame e come tale non autonomamente impugnabile, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, III, n. 7529 del 2021 e della Adunanza plenaria n. 4237 del 2021.

Quanto alla nota del 24 ottobre 2019, il Tribunale ne afferma la natura di atto sanzionatorio autoritativo. Richiamando la Adunanza plenaria n. 24 del 2016 e la Adunanza plenaria n. 12 del 2018, il Collegio distingue gli atti di determinazione e liquidazione del contributo, espressione di una pretesa creditoria, dall’attività di riscossione e di applicazione delle sanzioni, attratta all’ambito pubblicistico. Le prestazioni convenzionali non sono in posizione sinallagmatica e il potere sanzionatorio è vincolato al verificarsi dei presupposti, senza margini di discrezionalità.

Da tale qualificazione discende l’onere di contestazione nel termine decadenziale dell’art. 29 cod. proc. amm., trattandosi di atto impugnabile e assoggettato alla giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. La nota, comunicata il 28 ottobre 2019, è stata impugnata solo con ricorso notificato il 25 maggio 2020: il ricorso è quindi irricevibile.

Non vale a superare l’esito la mancata indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere. Richiamando il Consiglio di Stato, V, n. 3710 del 2015, il Collegio ribadisce che l’omissione integra mera irregolarità e non giustifica la rimessione in termini per errore scusabile, non emergendo alcuna obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela. La decadenza opera quindi integralmente.

Ad abundantiam, il ricorso è anche infondato nel merito. Il termine annuale per il pagamento va ancorato alla comunicazione di inizio lavori dell’11 settembre 2018, data certa e nella disponibilità del soggetto attuatore, non assumendo rilievo momenti incerti e sottratti al controllo della parte obbligata. In applicazione dei criteri ermeneutici dell’art. 1363 cod. civ., gli artt. 15 e 16 della convenzione confermano l’interpretazione comunale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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