La mancata asseverazione urbanistica legittima la chiusura dell’esercizio commerciale (TAR Calabria n. 2059 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il dirigente comunale dispone la chiusura di un esercizio commerciale, a seguito della irricevibilità della SCIA per mancanza della dichiarazione asseverata attestante l’assenza di interventi incidenti sulle condizioni di agibilità dei locali, ha natura di ordinanza dirigenziale e non di ordinanza contingibile e urgente. Esso costituisce atto dovuto e vincolato, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale resta ancorato, per l’intera sua durata, alla iniziale e perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali. La mancata asseverazione preclude il legittimo affidamento sulla continuazione dell’attività.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Calabria l’ordinanza con cui il Comune di Catanzaro le aveva vietato la prosecuzione dell’attività di vendita all’ingrosso. Il diniego derivava dalla irricevibilità della SCIA presentata nel 2020 per l’ampliamento dell’attività, fondata sulla mancata produzione della dichiarazione asseverata attestante che, dopo il rilascio della certificazione di agibilità, non erano intervenute opere incidenti sulle condizioni di cui all’art. 24 d.P.R. n. 380/2001.

La ricorrente sosteneva che l’attività era esercitata regolarmente dal 1999 e che l’inibizione andava limitata alla sola porzione “nuova” oggetto della comunicazione del 2020. Lamentava inoltre eccesso di potere per assenza dei presupposti di urgenza, violazione del termine ragionevole, soppressione del legittimo affidamento e omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune eccepiva la carenza di interesse per acquiescenza, avendo la società eseguito spontaneamente il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di acquiescenza. L’esecuzione del provvedimento è avvenuta in forza di ordine perentorio dell’Amministrazione e in pendenza del contenzioso; non si ravvisa quindi alcuna volontà di accettazione degli effetti, permanendo un astratto interesse sui residui profili risarcitori.

Nel merito, il Tribunale qualifica correttamente il provvedimento impugnato. Le censure costruite sull’ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 sono fuori bersaglio: l’atto ha forma e sostanza di ordinanza dirigenziale ex art. 107 d.lgs. cit., è suffragato da adeguata istruttoria (atti d’ufficio sulla pregressa SCIA e verbale della Polizia Locale) e congruamente motivato.

La causa della chiusura risiede nella mancata presentazione della dichiarazione asseverata richiesta dall’art. 24 d.P.R. n. 380/2001. Sul punto il Collegio richiama il principio per cui, nel rilascio delle autorizzazioni commerciali, vanno tenuti presenti gli aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali, e il legittimo esercizio dell’attività resta ancorato alla iniziale e perdurante regolarità sotto tale profilo, nonché il rilievo per cui l’agibilità attesta anche la conformità dell’opera al progetto approvato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6661 del 26.11.2018). Non è dimostrato che l’attività occupasse una porzione funzionalmente autonoma dell’immobile.

Quanto al legittimo affidamento, esso è escluso: l’irricevibilità della SCIA è recente e si fonda sul mancato assolvimento di specifici oneri di asseverazione. La censura sull’elemento soggettivo è inammissibile, riguardando la sanzione pecuniaria rimessa alla giurisdizione dell’a.g.o. Sulla comunicazione di avvio, il Collegio richiama l’orientamento per cui l’obbligo va escluso trattandosi di provvedimento vincolato e atto dovuto per assenza di titoli autorizzativi (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 3892 del 10.11.2010). Le censure sui principi comunitari sono infine apodittiche e generiche. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di merito e spese della fase cautelare a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *