Spese di ottemperanza liquidate in misura simbolica e riforma in appello (Cons. Stato n. 468 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura simbolica, tale da risultare lesiva del decoro professionale, è illegittima e va riformata in appello. Il giudice amministrativo, nel determinare il compenso del difensore, non può discostarsi dai valori tariffari senza adeguata motivazione. In sede di riforma, la misura forfettaria delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado si liquida secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Sezione. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si commisurano al valore effettivo della controversia, coincidente con l’importo delle spese liquidate in primo grado.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria agisce per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto le somme maturate a titolo di anzianità pre-ruolo. Il TAR Lazio accoglie il ricorso e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La docente impugna la sentenza esclusivamente nel capo relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233, secondo comma, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, per essere la somma liquidata inferiore ai minimi tariffari. Chiede in via principale € 1.901,00 e in subordine € 3.689,00. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella liquidazione in misura eccessivamente esigua, da parte del giudice di prime cure, delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. La censura è ritenuta fondata nei limiti esposti.
La Sezione richiama la propria giurisprudenza consolidata sull’illegittimità della liquidazione mediante attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale: le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell’11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate.
Il richiamo è consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., che impone la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto anche con rinvio ai precedenti cui il giudice intende conformarsi, e dall’art. 74 c.p.a. per la sentenza in forma semplificata. La motivazione, anche sintetica, mantiene la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale e di controllo sull’iter logico del convincimento del giudice, secondo il richiamo a Cass. civ., I, n. 4605 del 22 febbraio 2017.
In ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., la decisione rinvia integralmente alle motivazioni dei precedenti che hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe, la liquidazione forfettaria delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in € 800,00. L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata in parte qua.
Le spese del grado di appello sono liquidate secondo soccombenza in favore dell’appellante nella misura forfettaria di € 300,00, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario. Il Collegio considera che il valore della controversia in secondo grado è costituito soltanto dalle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo relativo alle spese di lite.
Nota della Redazione
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