Necessità di motivazione sul dolo specifico nella dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. n. 12609/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, richiede il dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, ai sensi dell’art. 1, lett. d), del medesimo decreto. La motivazione della sentenza di condanna deve dare conto, anche in via indiziaria, della sussistenza di tale specifico elemento psicologico, non essendo sufficiente l’affermazione del solo dolo generico. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali che abbiano ritenuto sussistente il dolo specifico in ragione dell’entità dell’imposta evasa e della consapevolezza dell’esatto ammontare dovuto non esime il giudice dal compiere una valutazione concreta e puntuale in ordine alla rappresentazione e volizione della finalità evasiva, da parte dell’agente. L’accertamento del dolo specifico richiede che il giudice esplichi le ragioni per le quali ritiene dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la finalità di evasione che deve caratterizzare la condotta.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) e 10 d.lgs. n. 74/2000, riuniti per la continuazione. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, riconoscendo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 3 «dal complessivo comportamento dell’imputato», con richiamo al precedente di Sez. 3, n. 18936/2016, senza tuttavia esplorare in modo specifico la consapevolezza dell’imputato circa la somma dovuta all’Erario e la finalità di evasione.
Avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, l’assoluto difetto di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato di dichiarazione fraudolenta, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un ragionamento meramente presuntivo, senza verificare la consapevolezza in capo all’imputato della somma dovuta all’Erario e la finalità evasiva richiesta dalla norma.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha preliminarmente ricordato che il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000 è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte, come definito dall’art. 1, lett. d), del medesimo decreto, che include anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta. Ha, quindi, rilevato che, a prescindere dal dibattito sulla compatibilità del dolo specifico con il dolo eventuale, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare la sussistenza di un “dolo generico”, senza esplorare il tema del dolo specifico, benché specificamente posto all’esame della Corte di merito.
La Corte ha ritenuto non coerente il richiamo alla pronuncia Sez. 3, n. 18936/2016, in quanto in quel caso la sussistenza del dolo specifico era stata desunta dall’entità dell’imposta evasa e dalla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dovuto, circostanze che nella specie non erano state oggetto di verifica. Ha quindi censurato la motivazione della sentenza impugnata per essere «palesemente mancante» sul punto, non avendo il giudice di appello fornito alcuna spiegazione in ordine alla rappresentazione e volizione, da parte del ricorrente, della specifica finalità di evasione richiesta dalla norma incriminatrice. In accoglimento del motivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo esame sul punto, con assorbimento dei motivi relativi alla dosimetria della pena e alla confisca.
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