Tetti di spesa sanitaria e computo dell’extrabudget non remunerato (TAR Sardegna n. 269 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che determina i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate, ancorando il criterio del fatturato storico all’erogato comprensivo dell’extrabudget, va interpretata nel senso di includere nel computo anche le prestazioni extrabudget regolarmente erogate e non remunerate, con la sola esclusione delle prestazioni errate, inappropriate o contestate. Il piano aziendale che scomputi dall’fatturato storico anche l’extrabudget non pagato viola le direttive regionali ed è illegittimo in parte qua. La previsione di una remunerazione solo eventuale dell’extrabudget, con decurtazione del 40% della tariffa e ripartizione proporzionale al tetto assegnato, rientra invece nella discrezionalità regionale in materia di programmazione sanitaria e non lede la parità di trattamento né la libera concorrenza.
Il Fatto
Le strutture ricorrenti, laboratori di analisi e centri specialistici autorizzati e accreditati con il servizio sanitario regionale, impugnano la DGR n. 13/12 del 9.04.2021, che determinava i tetti di spesa per il triennio 2021-2023 e approvava gli schemi tipo di contratto, insieme al Piano di acquisto delle prestazioni approvato dall’ATS in esecuzione della stessa delibera.
Con motivi aggiunti le ricorrenti estendono le censure ai contratti sottoscritti con riserva e alle proposte di contratto. Dolgono, tra l’altro, che il piano aziendale abbia escluso dal fatturato storico l’extrabudget erogato ma non remunerato, penalizzando le strutture con tetti più bassi e alterando la concorrenza. In memoria rinunciano alle censure numeri 3, 4 e 5 dei motivi aggiunti e insistono sulle prime due.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà preliminarmente atto della rinuncia alle censure 3, 4 e 5 dei motivi aggiunti e dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le omologhe doglianze del ricorso introduttivo, in ragione dell’acquiescenza alle clausole contrattuali sottoscritte.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 3876 del 2023, che ha annullato in parte qua gli atti dell’ATS non conformi alle direttive regionali. La delibera regionale, si osserva, contempla espressamente il fatturato storico comprensivo dell’extrabudget, con la sola esclusione dei crediti inesigibili. Il piano aziendale, scomputando anche le prestazioni extrabudget non pagate, si pone in contrasto con tale contenuto vincolante: la Regione definisce unilateralmente il tetto massimo di spesa e vincola la successiva contrattazione. Il motivo è fondato e comporta l’annullamento del Piano 2021 e delle proposte di contratto nelle parti relative alla determinazione dei tetti.
Sul secondo motivo, concernente la remunerazione solo eventuale dell’extrabudget con abbattimento del 40% e la dedotta disparità rispetto alle strutture ospedaliere, il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 125 del 2022, confermata sul punto dal Consiglio di Stato. La fissazione del tetto di spesa costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, volta a bilanciare contenimento della spesa e aspettative degli operatori privati, le quali restano cedevoli rispetto all’interesse pubblico. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 6936 del 2020, Cass. civ. Sez. III n. 27997 del 2019) conferma la legittimità di meccanismi di remunerazione extra budget residuali ed eventuali.
Il parametro della ripartizione in proporzione al tetto assegnato supera il vaglio di ragionevolezza: esso riflette la disomogeneità dei costi di produzione tra le prestazioni e privilegia l’erogazione di quelle corrispondenti a maggior fabbisogno. La censura di disparità di trattamento con le strutture ospedaliere non è fondata, poiché per la specialistica ambulatoriale comparabile esse sottoscrivono lo stesso contratto, mentre il diverso criterio per l’extrabudget ospedaliero deriva da un accordo di razionalizzazione concordato con le associazioni di categoria.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati in parte improcedibili e in parte accolti, con annullamento del Piano ATS n. 597 e delle proposte di contratto nei limiti indicati; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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