Decorrenza del termine dilatorio per il pagamento nell’ottemperanza al titolo di condanna (TAR Lombardia n. 3274 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo di condanna, ritualmente effettuata. Decorso inutilmente tale termine e non contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., assegna un nuovo termine per i pagamenti, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario, nei tempi e con le modalità indicati in motivazione, compie tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero era stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 1077/2015 tramite la “carta elettronica” dell’insegnante, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.
Il titolo veniva notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo riceveva in data 12.1.2024. Da tale notificazione decorreva il termine dilatorio di 120 giorni, senza che l’amministrazione effettuasse alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente agisce quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo indicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’ottemperanza: il titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, non è stato seguito da alcun adempimento. Rispetto a quel titolo risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che condiziona l’esecuzione dei crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Sul piano dell’accertamento la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha proceduto ad alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Ne deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum e che il ricorso va accolto: deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
In termini esecutivi il Collegio assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento; questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, compirà tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è liquidato in un momento successivo ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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