Tetto di spesa sanitaria e clausola di rinuncia all’impugnazione (TAR Puglia n. 479 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del fondo unico regionale per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali, la giurisprudenza costituzionale che impone di garantire i livelli essenziali di assistenza non obbliga la pubblica amministrazione a separare contabilmente, in modo analitico, i costi dei LEA dalle altre voci di spesa. La Regione e l’A.S.L. possono tener conto dei LEA nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, secondo la natura finanziariamente condizionata del diritto alla salute. È invece illegittima, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, la clausola dello schema di contratto che impone all’erogatore accreditato l’accettazione incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa e la rinuncia preventiva a impugnarli.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura privata accreditata nella provincia di Taranto per le prestazioni ambulatoriali della branca Medicina dello Sport, necessarie al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale che determinava il fondo unico per il 2023 e, con motivi aggiunti, le deliberazioni aziendali che fissavano in € 320.000,00 il tetto di spesa della branca, nonché la nota con cui l’A.S.L. invitava a sottoscrivere il contratto, recante all’art. 8 una clausola di rinuncia preventiva alle impugnazioni.

La ricorrente lamentava la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 267/2017 e la mancata separazione dei costi dei LEA dalle altre spese, invocando la giurisprudenza costituzionale. L’A.S.L. eccepiva il difetto di legittimazione attiva. In via cautelare la clausola dell’art. 8 era stata sospesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: la ricorrente prospetta una lesione della propria sfera giuridica nella determinazione del tetto di spesa assegnato per l’erogazione in regime di convenzionamento esterno.

Nel merito, il Tribunale richiama i propri precedenti, confermati in appello, secondo cui il fondo unico è determinato sulla base delle risorse disponibili. Il diritto alla salute è finanziariamente condizionato e il diritto di scelta dell’utente non incide sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni. L’operatore privato che intende svolgere attività nel settore deve accettare i limiti della sanità pubblica.

Quanto alla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla ricorrente, il Collegio ritiene che essa abbia imposto di garantire il soddisfacimento dei LEA nell’ambito delle risorse disponibili, ma non anche di tenerli obbligatoriamente distinti nel bilancio. La dizione sulla separazione dei costi va intesa nel senso che la pubblica amministrazione debba tener conto dei LEA senza obbligo di separata indicazione contabile.

Le pregresse sentenze inter partes avevano escluso l’onere istruttorio e motivazionale circa la maggiore efficienza dei presidi interni dell’A.S.L.; del pari, l’istanza istruttoria proposta è irrilevante ai fini di causa. Il dato sui minorenni che avrebbero pagato € 35,00 riflette scelte personali nell’ambito della libertà di scelta dei trattamenti sanitari.

Di diverso avviso il Tribunale sulla clausola dell’art. 8. Pur consapevole dell’orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla clausola di salvaguardia finanziaria, il Collegio se ne discosta. La preclusione totale della tutela giurisdizionale sui tetti di spesa comprime il diritto di difesa e contrasta con l’art. 113 della Costituzione. Pertanto la nota p.e.c. dell’11.7.2023 è annullata nella parte in cui impone l’accettazione incondizionata e la rinuncia preventiva alle impugnazioni. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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