Carta docente e retribuzione professionale nel giudizio di ottemperanza (TAR Liguria n. 385 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione, fissando modalità e termini. La mancata contestazione degli inadempimenti lamentati e l’assenza di attività esecutiva integrano il presupposto dell’ottemperanza. La statuizione di condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti è eseguibile anche quando il titolo non indichi l’ammontare del credito, se questo è determinabile sulla base dei criteri del CCNL. Il rilascio della carta elettronica del docente e l’accredito dell’importo dovuto costituiscono obblighi esecutivi del Ministero. All’inerzia consegue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 380/2023, come corretta, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a rilasciarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e a corrisponderle la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio a tempo determinato nei medesimi anni, oltre accessori.

La ricorrente chiede la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio. Con ordinanza n. 60 del 22 gennaio 2025 il Tribunale segnala alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della validità della procura ad litem, priva dei requisiti di specialità, e assegna il termine perentorio di venti giorni per la produzione di valido mandato. La ricorrente vi provvede depositando un nuovo mandato in data 30 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo processuale della procura ad litem. La censura della specialità del mandato è superata dalla produzione, nel termine perentorio concesso ex art. 182 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., di un nuovo mandato recante i requisiti richiesti. Il ricorso è pertanto esaminabile nel merito.

Nel merito, il Tribunale accerta la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare ed è dimostrata la promozione del procedimento nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Quanto all’inadempimento, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia dato esecuzione, nemmeno parziale, alla sentenza del giudice ordinario. Il Collegio si sofferma sulla condanna alla corresponsione della retribuzione professionale docenti: sebbene la sentenza ottemperanda non indichi l’ammontare del credito, questo è agevolmente determinabile sulla base dei criteri definiti dal CCNL.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero di ottemperare, nel termine di sessanta giorni, mediante il rilascio della carta elettronica del docente con accredito di 1.500,00 euro oltre accessori e mediante la corresponsione degli importi dovuti a titolo di retribuzione professionale, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega.

Il Collegio accoglie infine la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato. Le spese sono compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che ha determinato l’appesantimento dell’istruttoria; il contributo unificato resta a carico del Ministero, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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