Il richiamo al capitolato generale nelle clausole arbitrali degli appalti pubblici non richiede volontà esplicita (Cass. civ. Sez. 1 n. 5824 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da enti pubblici della Regione Sicilia, la fonte dell’arbitrato è la legge stessa — art. 9 della legge regionale n. 21/1973 e art. 32 della legge regionale n. 21/1985 — che richiamano il d.P.R. n. 1063/1962 e la legge n. 741/1981, come modificata da Corte cost. n. 152 del 2006. La clausola contrattuale che richiami il capitolato generale non è idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima, rivestendo carattere soltanto ricognitivo. Ne consegue che la competenza arbitrale è derogabile dalla parte che proponga domanda dinanzi al giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Il rapporto tra arbitri e giudice ordinario è di competenza.
Il Fatto
Un appaltatore aveva stipulato nel 1992 un contratto con l’Istituto autonomo per le case popolari di Messina per la costruzione di venti alloggi. L’opera non fu mai terminata e le parti approvarono uno schema di transazione nel 2008, mai formalizzato. L’appaltatore, ritenendo la transazione perfezionata, convenne l’Istituto dinanzi al Tribunale per ottenere l’esecuzione dell’appalto e il pagamento della somma transattivamente definita. Il Tribunale dichiarò la domanda improponibile per essere devoluta al giudizio degli arbitri, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto che richiamava il capitolato generale delle opere pubbliche. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo efficace il richiamo negoziale alla normativa statale sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha censurato l’impostazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva ritenuto che le parti, richiamando l’art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962 nel contratto, avessero recepito nel contenuto negoziale la disciplina dell’arbitrato obbligatorio vigente al momento della stipula, senza che rilevassero le successive modificazioni normative.
La Suprema Corte ha rilevato che tale conclusione non è conforme all’indirizzo di legittimità. Nei contratti d’appalto stipulati a seguito di gara da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato. Tuttavia, con specifico riferimento agli appalti degli enti pubblici siciliani, è la legge regionale stessa a costituire fonte diretta della relatio e dell’arbitrato in essa compreso. La clausola contrattuale che richiama il capitolato generale assume quindi carattere ricognitivo della fonte legale, non sostitutivo.
La Corte ha quindi precisato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 della legge n. 741/1981, la competenza arbitrale obbligatoria è venuta meno ed è derogabile dalla parte che proponga domanda dinanzi al giudice ordinario. Il richiamo al capitolato contenuto nel contratto implicava l’applicabilità delle disposizioni di legge regionale e statale, con tutte le modifiche e le integrazioni intervenute nel tempo. Il ricorrente, pertanto, aveva legittimamente adito l’autorità giudiziaria.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per non aver colto l’esatta ratio decidendi, mentre i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono stati assorbiti dall’accoglimento del secondo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, trattandosi di questione di competenza.
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Nota della Redazione
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