Informativa antimafia e risarcimento: termine di decadenza dall’annullamento (TAR Sicilia n. 1364 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da illegittima informativa antimafia interdittiva soggiare al termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento. Una volta che il danneggiato abbia scelto di impugnare l’atto, resta soggetto alle conseguenze di tale scelta, compreso il termine decadenziale ristretto per l’esercizio dell’azione risarcitoria. Non opera, in contrario, il termine prescrizionale ordinario, perché ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. proc. amm. il giudice amministrativo conosce delle domande risarcitorie per lesione di diritti soggettivi solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, cui non appartiene la controversia sull’interdittiva. Il rapporto concessorio eventualmente inciso costituisce mero presupposto della posizione lesa, estraneo all’oggetto del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente agiva per il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per effetto di una informativa antimafia interdittiva emessa dall’Ufficio territoriale del Governo e dei provvedimenti successivi, già annullati con una precedente sentenza del TAR Catania. Lamentava ingenti pregiudizi da mancato guadagno, perdita di chance imprenditoriali e di clientela, perdita di posti di lavoro e danni reputazionali, quantificando la pretesa in complessivi euro 233.533,00.

In via preliminare sosteneva la tempestività del ricorso, ritenendo applicabile il termine prescrizionale ordinario e non quello decadenziale, in ragione dell’asserita consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica lesa. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’insussistenza dell’elemento soggettivo; il Comune chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva ed eccepiva la decadenza dell’azione ex art. 30 cod. proc. amm.

Con ordinanza istruttoria il Tribunale, stante il tempo trascorso, invitava la ricorrente a manifestare la persistenza dell’interesse e le Amministrazioni a chiarire i fatti di causa. La ricorrente confermava l’interesse; le Amministrazioni non producevano la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto la richiesta di estromissione del Comune. A fronte dell’interdittiva, l’esclusione dalla procedura di rinnovo della concessione si imponeva quale atto consequenziale e dovuto; l’ente, peraltro, aveva continuato a mettere a disposizione il posteggio mediante atti di proroga.

Nel merito, il ricorso è dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., per essere stata la domanda risarcitoria proposta oltre il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 3082 del 2023: se la previa impugnazione dell’atto non costituisce più presupposto processuale dell’azione risarcitoria, è altrettanto vero che il danneggiato che vi ricorra resta soggetto alle conseguenze applicative della propria scelta, tra cui il ristretto termine decadenziale.

Nel caso concreto è pacifico che la sentenza di annullamento è passata in giudicato il 10 gennaio 2016, con la conseguenza che al momento della proposizione della domanda il termine di centoventi giorni era ampiamente decorso.

Non coglie nel segno la tesi della ricorrente circa l’applicabilità del termine prescrizionale in ragione della pretesa consistenza di diritto soggettivo. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. proc. amm., il giudice amministrativo conosce delle domande risarcitorie per diritti soggettivi solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, categoria cui non è riconducibile la controversia sull’interdittiva. Irrilevante è il richiamo al rapporto concessorio sugli spazi mercatali: esso è mero presupposto della posizione asseritamente lesa, del tutto estraneo all’oggetto del giudizio, incentrato sui danni prodotti dal provvedimento interdittivo.

Accertato il superamento del termine decadenziale, il Collegio dichiara l’irricevibilità del ricorso e compensa le spese tra le parti, con eccezione del contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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