Tettoie stabili e verande aperte richiedono il permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3223 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le tettoie e le verande aperte di consistenti dimensioni, stabilmente infisse al suolo e destinate a un uso permanente, non costituiscono opere precarie e non rientrano nel regime agevolato previsto per la chiusura di verande, balconi e terrazze: esse necessitano del permesso di costruire. Il diniego di accertamento di conformità è legittimo quando le opere determinano superamento degli indici di copertura e violazione delle distanze minime dal confine, applicabili anche ai manufatti agricoli. La presentazione dell’istanza di sanatoria sospende solo temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione; il rigetto, anche tacito, ne determina il pieno riacquisto di efficacia, senza necessità di ulteriore provvedimento e senza che la pendenza del giudizio sospenda automaticamente l’ordine. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime costituisce effetto legale automatico dell’inottemperanza all’ordine, a carattere vincolato.
Il Fatto
I ricorrenti ottenevano nel 2007 una concessione edilizia per la costruzione di una villetta unifamiliare su un lotto in zona agricola. Nel corso dei lavori realizzavano opere difformi: riduzione di superficie e volume dell’edificio, due tettoie amovibili, un fabbricato agricolo adibito a deposito attrezzi e due corpi accessori in metallo e pannelli isolanti. Un sopralluogo della Polizia Giudiziaria accertava le difformità.
I ricorrenti presentavano istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, respinta dal Comune nel dicembre 2009 per superamento del limite superficiario delle tettoie, non conformità del fabbricato agricolo ai parametri urbanistici e violazione della distanza dal confine. Impugnavano il diniego e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione adottata nel 2021. Dopo l’estinzione dichiarata in primo grado e l’annullamento da parte del CGARS con rinvio, il giudizio veniva riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso principale. Quanto all’art. 20 L.R. n. 4/2003, la norma riguarda la chiusura di spazi preesistenti con strutture precarie e non determina incremento di volumetria o modifica di sagoma. Nel caso concreto, le opere consistono nella realizzazione ex novo di tettoie e verande aperte di notevole dimensione, a carattere stabile e destinazione non temporanea, senza prova della loro natura precaria. Richiamando Cons. Stato n. 3005 del 2021, il TAR conferma che siffatti manufatti necessitano del permesso di costruire.
Infondato è anche il motivo sulla violazione delle N.T.A. del P.R.G.: gli abusi hanno determinato il superamento degli indici di copertura e delle distanze minime dal confine, fissate in metri 7,50. La potestà di vigilanza e repressione è esercitata correttamente, con motivazione coerente ai parametri tecnici vigenti.
Quanto alle distanze, il Collegio ritiene che i limiti inderogabili di metri 15,00 tra fabbricati e di metri 7,50 dal confine trovino applicazione anche per i manufatti agricoli, senza margini per un’estensione analogica in senso contrario.
Sui motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata: descrive natura, estensione e localizzazione delle opere e individua i manufatti realizzati senza autorizzazione sismica. Quanto alla sospensione dell’efficacia in pendenza del giudizio sul diniego di sanatoria, il TAR richiama Cons. Stato n. 2952 del 2024 e Cons. Stato n. 10033 del 2023: il rigetto dell’istanza determina il riacquisto pieno di efficacia dell’ordine, e la pendenza del giudizio non lo sospende automaticamente.
Infine, l’acquisizione gratuita ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è effetto legale automatico dell’inottemperanza, a carattere vincolato e applicazione diretta. Il rigetto dell’ultimo motivo sull’illegittimità derivata chiude la controversia: ricorsi rigettati e ricorrenti condannati alle spese.
Nota della Redazione
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