Omessa indicazione del titolo non valutabile se non annotata d’ufficio (Cons. Stato n. 9651 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che subordina la valutazione dei titoli alla loro indicazione nella domanda di partecipazione e alla annotazione, entro il termine di scadenza, nello stato matricolare pone due oneri distinti. L’annotazione nel foglio matricolare grava sull’amministrazione, tenuta ad aggiornarlo d’ufficio con i dati di cui disponga. L’indicazione del titolo nella domanda grava invece esclusivamente sul concorrente, in applicazione del principio di autoresponsabilità e del principio di par condicio tra i candidati. Ne consegue che il titolo posseduto ma non dichiarato non è valutabile dalla commissione, anche quando la sua conoscenza sia stata resa possibile dalla pubblicazione dell’atto su un portale informatico prima della scadenza del termine. Ai fini dell’onere dichiarativo rileva la mera conoscibilità dell’atto, non la conoscenza legale dello stesso.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un concorso interno della Polizia di Stato, per titoli ed esami, per la copertura di posti da vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018, collocandosi in posizione non utile. Ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, sostenendo che la mancata valutazione di due lodi, concesse con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018, gli avrebbe precluso un punto aggiuntivo e una collocazione utile.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la clausola del bando nella parte in cui non consente la valutazione dei titoli posseduti ma non ancora annotati nel foglio matricolare per causa non imputabile al concorrente. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento presupposto e, nel merito, l’erronea interpretazione della lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il giudice di primo grado non ha annullato la clausola del bando, ma ha ravvisato l’illegittimità dell’azione amministrativa nella sua interpretazione meramente letterale e formalistica. Il thema decidendum resta quindi circoscritto all’applicazione della lex specialis.
Nel merito l’appello è fondato. L’art. 3, comma 3, lett. k), del bando impone al candidato di dichiarare, nella domanda, tutti i titoli che intende sottoporre alla commissione. L’art. 9, comma 2, del bando condiziona la valutazione ai titoli posseduti alla scadenza, purché indicati nella domanda e annotati nello stato matricolare. Le condizioni sono dunque due e concorrenti.
Il ricorrente non ha indicato le lodi tra i titoli valutabili. Opera pertanto il principio di autoresponsabilità, per il quale il partecipante sopporta le conseguenze del proprio agire, insieme al principio di par condicio, che impone l’applicazione indistinta della disciplina concorsuale. A prescindere dall’annotazione nel foglio matricolare, il cui adempimento grava sull’amministrazione, l’indicazione del titolo nella domanda è onere esclusivo del concorrente e la sua omissione ridonda in suo danno.
Non assume rilievo la notificazione delle lodi avvenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione può intendersi avvenuta con la pubblicazione sul portale “Doppiavela” in data anteriore alla domanda, in conformità all’art. 32 della legge n. 69 del 2009. Ai fini dell’onere dichiarativo è sufficiente la conoscibilità dell’atto: richiedere la conoscenza legale comprometterebbe snellezza ed efficienza delle procedure, imponendo modifiche successive della graduatoria.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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