Titoli edilizi contraffatti nulli: autotutela doverosa senza termini né affidamento (Cons. Stato n. 9821 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi affetti da vizi di manipolazione e contraffazione sono radicalmente nulli ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990, perché non esprimono alcuna volontà dell’amministrazione. L’ente è tenuto a ritirarli in autotutela senza necessità di motivazione ulteriore rispetto all’esigenza di ripristino della legalità violata. I parametri posti dal legislatore a limite del potere di annullamento d’ufficio — termine, comparazione degli interessi, tutela dell’affidamento — operano rispetto agli atti annullabili, non rispetto agli atti radicalmente nulli. La rottura del rapporto di immedesimazione organica per infedeltà dell’azione amministrativa rende l’atto non riferibile all’ente e impone il suo ritiro.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato in un comune campano aveva ottenuto un permesso di costruire che riuniva la sanatoria di un condono edilizio e l’autorizzazione alla demolizione e ricostruzione in sito del manufatto, unitamente a una autorizzazione paesaggistica. Dopo l’arresto del precedente responsabile dell’area tecnica, il Comune riesamina le pratiche da lui evase e accerta che l’autorizzazione paesaggistica recava timbri e firme della Soprintendenza artatamente contraffatti, mediante ritagli prelevati da altri provvedimenti, e che il relativo procedimento era in realtà fittizio. Il permesso di costruire richiamava inoltre attestazioni e nulla osta della Soprintendenza inesistenti.
Con provvedimento notificato nel 2019 il Comune dichiara l’annullamento d’ufficio di entrambi i titoli. Il TAR Campania rigetta il ricorso dell’interessato, che propone appello deducendo la violazione del termine di diciotto mesi, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e l’incolpevole affidamento riposto in atti rilasciati dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge tutti e tre i motivi con un percorso unitario. Il nucleo è la qualificazione dell’atto: la contraffazione dei titoli abilitativi non integra un mero vizio di legittimità, ma determina nullità radicale ex art. 21-septies L. n. 241/1990, perché l’atto è il risultato di una condotta illecita e non della volontà dell’amministrazione.
Da qui la conseguenza sull’autotutela: l’ente non esercita un potere discrezionale di annullamento, ma è obbligato a ritirare l’atto per ripristinare la legalità. Non occorre, pertanto, una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, né la comparazione tra interesse pubblico e sacrificio del privato.
Il Collegio richiama e condivide la Cons. Stato, Sez. IV, n. 5927 dell’8.7.2025, resa proprio sulla medesima vicenda, secondo cui l’interruzione del rapporto di immedesimazione tra il dipendente infedele e l’ente per infedeltà dell’azione amministrativa rende l’atto non riconducibile all’amministrazione e ne impone il ritiro. La stessa pronuncia esclude che i limiti legislativi all’annullamento d’ufficio — termine, valutazione dell’affidamento, possibilità di convalida — possano operare rispetto ad atti radicalmente nulli.
Ne deriva il rigetto delle censure sull’art. 21-nonies, sul consolidamento dell’assetto di interessi e sulla carenza istruttoria e motivazionale: non è configurabile alcun affidamento tutelabile su titoli edificatori fittizi, né alcun onere di comparazione rispetto a un’attività non riferibile alla pubblica amministrazione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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