Risarcimento per ritardo nel rilascio dell’autorizzazione per dehors continuativo (TAR Puglia n. 463 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento ampliativo è disciplinata dall’art. 2043 cod. civ. e postula, sul piano oggettivo, il danno ingiusto, il nesso di causalità e la prova del pregiudizio; sul piano soggettivo, il dolo o la colpa. Il ristoro del lucro cessante esige la dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole e la spettanza definitiva del bene della vita. Ove la prova del quantum sia insufficiente, ma il fatto generatore e la sua attitudine lesiva siano accertati, il giudice liquida il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non costituendo la dimostrazione del minore introito esatto una probatio diabolica. Il danno non patrimoniale resta risarcibile nei soli casi previsti dalla legge o di lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava istanza di autorizzazione per l’installazione di un dehors continuativo nello spazio antistante il locale. Il regolamento comunale fissava in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento. L’istanza veniva trasmessa alla Soprintendenza per il parere di competenza; l’Amministrazione statale sospendeva le proprie determinazioni assumendo la mancata trasmissione del Documento Strategico del Commercio, in realtà già inviato dall’Ente locale.

Il ricorrente impugnava la sospensione e otteneva provvedimenti cautelari che sollecitavano le Amministrazioni a provvedere. Sopravveniva un parere favorevole con prescrizione di stagionalità, annullato dal TAR con una precedente sentenza; solo al termine di una nuova conferenza di servizi il Comune rilasciava l’autorizzazione richiesta. Il ricorrente agiva quindi ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. per il ristoro dei danni da ritardo e da illegittimità degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e ne distingue i profili: il danno-evento coincide con la lesione dell’interesse legittimo, il danno-conseguenza con il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale risarcibile. Sul danno ingiusto osserva che la pretesa è stata integralmente soddisfatta, essendo stato rilasciato il titolo richiesto; ciò esclude la questione del danno da ritardo meramente mero e consente di applicare l’indirizzo secondo cui il ristoro presuppone la spettanza definitiva del bene della vita.

Quanto alla colpa, il Tribunale valorizza il carattere chiaro e cogente delle regole violate: il termine procedimentale era individuato dal regolamento comunale, e l’inerzia dell’Ente si è protratta oltre la scadenza e persino dopo i provvedimenti cautelari. Alla Soprintendenza si imputa la sospensione fondata su un presupposto istruttorio insussistente, la non immediata ottemperanza alle misure cautelari e l’arbitrarietà del parere sulla stagionalità, già accertata in via definitiva.

Il nesso causale è ravvisato nella circostanza che, in assenza delle condotte illegittime, il ricorrente avrebbe conseguito il titolo con circa un anno di anticipo. Non ricorre alcun concorso colposo del danneggiato ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: le reiterate diffide e le impugnazioni dimostrano una condotta diligente. La responsabilità è ritenuta paritaria tra Comune e Soprintendenza, non emergendo una prevalente efficienza causale di una sola condotta.

Sul piano delle voci di danno, il Collegio esclude il rimborso del contributo unificato, dovuto dalla parte soccombente per legge; esclude la refusione delle spese del giudizio definito con compensazione; nega la perdita di avviamento, poiché l’autorizzazione stagionale era scaduta prima dell’istanza; ritiene manifestamente infondato il danno esistenziale, estraneo alle ipotesi tipiche e privo di prova. Accoglie invece il lucro cessante: la perizia di parte non offre prova esatta del quantum, ma integra un sufficiente principio di prova, e la liquidazione avviene equitativamente in misura ridotta rispetto alla stima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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