Condanne e codice di comportamento irrilevanti per il transito nei ruoli civili (C.G.A.R.S. n. 671 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il transito del militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 266/1999, non costituisce una nuova assunzione, ma una prosecuzione del rapporto di impiego con modalità diverse. Ne deriva che il diniego non può fondarsi sulle condanne eventualmente riportate, non contemplate da alcuna clausola ostativa di legge. Il codice di comportamento ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, è prassi interna e non integra i requisiti di condotta richiesti per l’accesso a funzioni pubbliche, né può colmare il silenzio della normativa primaria. Il termine per provvedere sull’istanza decorre dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato, non dai trasferimenti interni di pratiche tra uffici, estranei alla sfera del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente ai ranghi della Guardia di finanza, veniva sottoposto a visita presso il Dipartimento militare di medicina legale e giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, con collocamento in congedo e contestuale indicazione di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del MEF. Il militare presentava quindi, in data 31 luglio 2020, istanza di transito ai sensi della legge n. 266/1999.

Il competente Direttore generale del Ministero, con provvedimento dell’11 marzo 2021, notificato il 23 marzo successivo, archiviava la richiesta. La motivazione richiamava l’orientamento dell’Amministrazione di archiviare d’ufficio le procedure di transito nei confronti del personale con procedimenti penali definiti da condanna, e valorizzava le condanne riportate dall’interessato per abuso di alcol, ritenendole ostative ai requisiti di condotta. Il TAR Sicilia, in forma semplificata, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento. Il MEF ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e tratta congiuntamente i due profili di doglianza, quello del silenzio-assenso e quello del difetto di motivazione, ritenendo comunque infondate nel merito le argomentazioni erariali sulla legittimità del diniego.

Sul piano del termine, la difesa erariale sosteneva che i centocinquanta giorni previsti dal decreto ministeriale decorressero dalla trasmissione della richiesta al competente ufficio, avvenuta il 28 ottobre 2020, e non dalla presentazione dell’istanza. Il Collegio osserva che il tema dei trasferimenti di pratiche interni agli uffici appare tendenzialmente irrilevante, perché la parte istante è ad essi estranea. Il termine, dunque, non può essere dilatato da adempimenti organizzativi che sfuggono al controllo del richiedente.

Nel merito, il Collegio rileva che le modalità delle procedure di transito sono rimesse dall’art. 14 della legge n. 266/1999 a un decreto interministeriale non ancora emanato, che dovrebbe prevedere modalità analoghe a quelle del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 per la polizia di Stato. Il richiamo operato dall’Amministrazione all’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, non è conducente: le ipotesi di preclusione ivi elencate — perdita del grado o dello stato di militare — non ricorrono nella fattispecie.

Neppure il d.P.R. n. 339/1982 prevede clausole ostative basate sulle condanne eventualmente riportate, né struttura il transito come nuova assunzione: si tratta piuttosto di una prosecuzione dello stesso rapporto con diverse modalità. Da qui l’assoluta irrilevanza del codice di comportamento del MEF, correttamente qualificato dal TAR come prassi interna, e della previsione escludente su di esso fondata.

Il provvedimento di archiviazione risulta perciò illegittimo, perché costruisce una causa di preclusione che non trova alcun appiglio nella normativa primaria. L’appello è respinto, senza pronuncia sulle spese in assenza di costituzione della parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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