Translatio iudicii: richiesta indennità ex art 40 integra mutatio libelli (Cons. Stato n. 5994 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di translatio iudicii, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione costituisce prosecuzione del giudizio originario e presuppone l’identità del petitum sostanziale. Non è pertanto ammessa la mutatio libelli: è consentito proporre nuove domande, ma non modificare quella originaria che radica la giurisdizione, se la parte intende giovarsi degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Integra mutatio, e non semplice emendatio, la sostituzione della domanda risarcitoria per illegittima occupazione e trasformazione del fondo con la richiesta di indennità di esproprio secondo il criterio del valore differenziale ex art. 40 legge n. 2359/1865, applicabile ratione temporis, formulata per la prima volta in riassunzione: essa introduce un tema di indagine nuovo, incompatibile con le domande originarie, ed è inammissibile.
Il Fatto
I comproprietari di un fondo parzialmente espropriato per la realizzazione di una tangenziale avevano convenuto davanti al giudice ordinario la società affidataria e la Regione, deducendo l’occupazione di aree eccedenti rispetto al decreto di esproprio e lamentando i pregiudizi permanenti e temporanei derivanti dall’opera realizzata a ridosso degli immobili. Il Tribunale, accertata la coincidenza tra area acquisita e decreto, preso atto della rinuncia alla domanda restitutoria e riqualificata la fattispecie come occupazione acquisitiva, declinò la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
In riassunzione davanti al TAR Lazio i ricorrenti sostennero l’applicabilità ratione temporis dell’art. 40 legge n. 2359/1865 e del corrispondente art. 33 T.U.E., qualificando la pretesa come indennità per la perdita di valore della porzione residua. Il TAR respinse il ricorso ravvisando una mutatio libelli. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite n. 4109 del 2007 sul mantenimento degli effetti della domanda in caso di tempestiva riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione. L’art. 11 cod. proc. amm. qualifica la riassunzione come prosecuzione del giudizio: ciò presuppone l’identità del petitum sostanziale, necessario presupposto dello spostamento della controversia.
La Corte precisa i confini dell’istituto: non è esclusa la proponibilità di nuove domande davanti al giudice ad quem, ma non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione, se si vuole beneficiare degli effetti della translatio iudicii. Il riferimento è a Cons. Stato n. 11159 del 2023 e n. 4126 del 2017.
Il Collegio distingue quindi mutatio ed emendatio libelli. La prima ricorre quando si introduce un petitum diverso e più ampio, o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, o su un fatto costitutivo radicalmente differente, sì da porre un nuovo tema di indagine. La seconda opera quando muta solo l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo, oppure il petitum è ampliato o limitato per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che nel giudizio originario erano state avanzate due distinte domande: la contestazione dell’occupazione eccedente, con richiesta di restituzione, e il risarcimento dei pregiudizi permanenti e temporanei sul fondo residuo. In riassunzione la pretesa risarcitoria è stata sostituita dalla richiesta di indennità di esproprio ex art. 40, materia peraltro devoluta al giudice ordinario.
La domanda di indennità, formulata per la prima volta davanti al giudice amministrativo, introduce un tema del tutto nuovo, incompatibile con quelle originarie, ed è dunque inammissibile. L’appello è respinto nei sensi della motivazione, con compensazione delle spese del doppio grado, restando impregiudicata la facoltà di proporre la richiesta davanti al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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