Trasferimento d’ufficio del militare e insindacabilità delle esigenze organizzative (TAR Lazio n. 555 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’ufficio del personale militare rientrano nel genus degli ordini militari e sono esclusi dall’applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990, per espressa previsione dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Essi sono connotati da ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità e non necessitano di particolare motivazione. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra ha rilevanza di mero fatto e cede dinanzi alle esigenze organizzative della Forza Armata, da ritenersi prevalenti. I vizi di eccesso di potere sono configurabili solo in presenza di profili di manifesta irrazionalità o illogicità, non sindacabili nel merito delle scelte organizzative.

Il Fatto

Il ricorrente, I° Maresciallo della Manutenzione Tecnica con qualifica di elettricista, prestava servizio da oltre trent’anni presso un reparto della Forza Armata. Con ricorso notificato nel giugno 2021 impugnava la programmazione d’impiego delle movimentazioni del personale, il provvedimento di trasferimento presso la Divisione di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale e l’ordine di impiego conseguente, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.

Il ricorrente deduceva difetto di motivazione, violazione della direttiva interna di settore, carattere discriminatorio del trasferimento e omessa considerazione delle esigenze personali e familiari, richiamando la legge n. 104/1992. L’Amministrazione si costituiva producendo gli atti del procedimento. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 222 del 20 luglio 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto come trasferimento d’ufficio disposto per esigenze organizzative della Forza Armata. Richiamando i consolidati principi giurisprudenziali, il Tribunale esclude l’applicazione delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990 in forza dell’art. 1349, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che sottrae gli ordini militari ai capi I, III e IV. Ne deriva l’ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità, che non richiedono particolare motivazione.

Sul piano sostanziale, il Tribunale valorizza la documentazione prodotta: la necessità di fronteggiare la carenza di nove unità nel ruolo marescialli, categoria supporto, specialità manutenzione tecnica, qualifica elettricista, presso un reparto di importanza strategica perché unico hub nazionale per l’operazione di stoccaggio e distribuzione dei vaccini. A ciò si aggiunge l’attestazione del reparto di provenienza, datata 26 ottobre 2020, circa il venir meno dell’esigenza della figura professionale del ricorrente.

Tali elementi costituiscono, secondo il Collegio, idonea giustificazione della misura organizzativa, che risulta priva dei profili di manifesta irrazionalità o illogicità richiesti per configurare l’eccesso di potere. La proposta di incarico temporaneo avanzata nel marzo 2021 non muta la conclusione, riguardando una mera sostituzione provvisoria per sei mesi e non ponendosi in contrasto con esigenze di natura permanente.

Il Tribunale esclude altresì rilievo all’interesse manifestato dal ricorrente alla permanenza nella sede, poiché l’Amministrazione è chiamata a un bilanciamento ampiamente discrezionale tra le aspirazioni dei dipendenti, aventi rilevanza di mero interesse di fatto, e le esigenze di servizio, comunque prevalenti. Le censure di carattere discriminatorio sono giudicate generiche e non supportate da elementi concreti, come quelle relative al contrasto con gli atti organizzativi generali.

Quanto alle tutele della legge n. 104/1992, il Collegio rileva che il ricorrente non ha ritualmente prospettato all’Amministrazione le situazioni personali e familiari ostative al trasferimento, così che la loro omessa considerazione non incide sulla legittimità del provvedimento. Il ricorso è pertanto rigettato in ogni sua domanda, con compensazione delle spese per la natura e particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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