Il trasferimento provvisorio della rivendita non diventa stabile per il tempo trascorso (Cons. Stato n. 3856 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento di una rivendita di generi di monopolio autorizzato in via provvisoria per l’inagibilità del locale originario mantiene tale natura finché perdura la situazione fattuale che lo ha giustificato. Il mero decorso del tempo e i successivi provvedimenti che si limitano a confermare la gestione nella sede provvisoria non trasformano il trasferimento in definitivo né attribuiscono carattere fisiologico alla collocazione. I titolari delle rivendite vicine non possono invocare la tutela del legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti dall’amministrazione, rientrando nei loro oneri di operatori prudenti e accorti l’acquisizione di adeguate informazioni sulla natura delle ubicazioni altrui.

Il Fatto

Il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio chiede all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di essere autorizzato a trasferirsi in un locale di piazza Duomo, diverso dalla sede originaria, ancora inagibile. L’amministrazione accoglie l’istanza qualificando l’operazione come trasferimento “in zona” dall’originaria collocazione.

I titolari di due rivendite vicine impugnano gli atti davanti al TAR Lombardia, che accoglie i ricorsi e annulla il provvedimento, ritenendo che il trasferimento in via Garibaldi disposto nel 2007, in origine provvisorio, avesse ormai assunto carattere stabile per il tempo trascorso e per i plurimi provvedimenti autorizzatori. Il titolare della rivendita appella, deducendo eccesso di potere giurisdizionale, erroneità della sentenza sull’affidamento e nullità per omessa evocazione di un controinteressato. L’Agenzia aderisce alle conclusioni dell’appellante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo: la sentenza impugnata si è limitata a sindacare la legittimità dei provvedimenti, ritenendoli viziati per non aver considerato la mutata natura del trasferimento originario, senza invadere il merito amministrativo riservato all’Agenzia.

Il secondo motivo è invece fondato e sorregge la decisione. Il trasferimento del 2007 era stato motivato dall’inagibilità dei locali a seguito del crollo dello stabile e la provvisorietà era legata proprio a quella ragione, che costituiva condizione del rientro. I provvedimenti del 2010, del 2019 e del 2021 si erano limitati ad autorizzare la gestione nella sede di via Garibaldi sul presupposto della sua legittima presenza in forza del trasferimento originario, postulando implicitamente il permanere della condizione posta a base di esso.

Il mancato mutamento della situazione fattuale — l’inagibilità ancora sussistente al momento dell’istanza del 2021 — preclude di affermare un espresso o implicito venir meno del carattere transitorio. La Corte esclude che il lungo lasso di tempo abbia reso fisiologica e stabile la collocazione, come ritenuto dal TAR.

Quanto all’affidamento dei concorrenti, il Collegio richiama la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 30 aprile 2019, C-611/17) e quella del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 9874 del 2022; Sez. VI n. 1989 del 2025): la tutela presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dell’amministrazione. Nel caso di specie tali rassicurazioni difettano e l’operatore prudente e accorto deve acquisire adeguate informazioni sulla natura delle ubicazioni altrui. Ne deriva la legittimità del trasferimento in zona e l’infondatezza del ricorso introduttivo.

Il terzo motivo è respinto: il titolare della rivendita pretermessa è co-interessato e avrebbe dovuto impugnare il provvedimento, non essendo parte necessaria del giudizio (Sez. VI n. 1580 del 2023; Sez. VI n. 5478 del 2025). In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna dei soccombenti alle spese del doppio grado e compensazione con l’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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