Trasmissione degli atti al PM e non al giudice competente: provvedimento abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 34009 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento, innanzi al quale il giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso. In tema di incompetenza per territorio, la trasmissione degli atti va disposta direttamente al giudice ritenuto competente quando la declaratoria non determini un mutamento del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare e non pregiudichi i diritti dell’imputato, segnatamente l’accesso ai riti alternativi, né le esigenze processuali.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, investito del procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani.

La Procura di Bari presentava istanza di correzione, ma il Tribunale ribadiva la correttezza della propria decisione e trasmetteva nuovamente gli atti al pubblico ministero di Trani, non al relativo Tribunale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con motivo unico l’abnormità funzionale del provvedimento, per l’indebita regressione del procedimento e la conseguente stasi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso. Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sull’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., richiamando la Corte cost. n. 70 del 1996, che aveva caducato gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. nella parte in cui imponevano la trasmissione degli atti al giudice anziché al pubblico ministero presso di esso.

La Corte rileva che il Tribunale ha omesso di considerare la successiva delimitazione di quegli arresti, operata dalla medesima Consulta con la Corte cost. n. 104 del 2001, sentenza interpretativa di rigetto. Il Giudice delle leggi escluse l’illegittimità degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen. anche nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., precisando che la regressione si giustifica solo ove sia in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè quando venga ritenuto competente un giudice dell’udienza preliminare di altro distretto.

Nei casi in cui l’imputato non sia stato sottratto al proprio giudice naturale, perché il rinvio a giudizio è stato disposto da un giudice dell’udienza preliminare ritualmente investito, la declaratoria di incompetenza del giudice del dibattimento non comporta la trasmissione al pubblico ministero. L’esigenza di salvaguardare il diritto dell’imputato al rito abbreviato dinanzi al giudice naturale, realizzabile solo con la regressione, non ricorre quando competenza distrettuale e giudice dell’udienza preliminare restano unici per l’intero distretto.

La Corte richiama le Sez. U n. 39746 del 2017, impropriamente citate nella sentenza impugnata perché relative al diverso caso di incompetenza per materia, e individua il principio-guida: la trasmissione diretta al giudice competente è imposta quando non mutano pubblico ministero e giudice dell’udienza preliminare, non risultando pregiudicati né i diritti dell’imputato né le esigenze processuali.

Quanto alla natura del vizio, il pubblico ministero di Trani non potrebbe né esercitare l’azione penale, spettante alla Procura di Bari, né trasmettere gli atti all’ufficio dotato di tale potere senza violare il giudicato. L’indebita regressione con relativa stasi rende il provvedimento abnorme, come già affermato dalle Sez. U n. 25957 del 2009 e, in termini, dalle Sez. V n. 36023 del 2022 e Sez. III n. 664 del 2025. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente all’indicazione dell’autorità destinataria degli atti, con trasmissione al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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