Patteggiamento con pena base sotto il minimo edittale è pena illegale (Cass. pen. Sez. III n. 35871 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la pena applicata su accordo delle parti è illegale quando la base pecuniaria risulti inferiore al minimo edittale, così violando i valori quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto. Nel reato urbanistico di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, il minimo va determinato tenendo conto del raddoppio delle sanzioni pecuniarie disposto dall’art. 32, comma 47, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. L’illegalità della pena rende invalido l’accordo recepito dal giudice e legittima il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi di arresto e quattromila euro di ammenda per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il Tribunale aveva recepito un accordo su una pena illegale, perché calcolata su una base inferiore al minimo edittale previsto dalla norma urbanistica.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ritiene il ricorso fondato. Il Procuratore generale osserva correttamente che la sentenza impugnata, fissando quale pena pecuniaria base la somma di euro 6.000,00, è scesa sotto il minimo edittale di euro 10.328,00 previsto dall’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, come integrato dall’art. 32, comma 47, d.l. n. 269/2003, che ha incrementato del cento per cento le sanzioni pecuniarie della norma.
La Corte ricorda che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017, ha individuato nella pena illegale uno dei casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Richiamando le Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli), il Collegio ribadisce che, se il ricorso sulla misura della pena è di regola inammissibile, l’illegalità della pena rende invalido l’accordo ratificato dal giudice, con annullamento senza rinvio e reintegrazione delle parti nella facoltà di rinegoziare su basi corrette.
Le Sezioni Unite n. 47182 del 2022 (Savini) e la successiva Sez. III n. 47024 del 2024 (Bartolini) precisano che la pena è illegale quando eccede i valori qualitativi e quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto. In materia di patteggiamento, la giurisprudenza riconduce a tale nozione anche la pena recepita da un accordo in cui la base risulti quantificata, per errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al minimo edittale, richiamando Sez. VI n. 44336 del 2004 (Mastrolorenzi) e, con riferimento all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Sez. V n. 49546 del 2018 (Antinori).
Nel caso concreto, il Tribunale ha recepito un accordo su una pena calcolata da una base inferiore al minimo edittale, senza considerare il raddoppio delle sanzioni pecuniarie. La Corte segnala inoltre l’omessa statuizione sulla demolizione del manufatto abusivo ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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