Trasporto disabili: obbligo ASL e decorrenza del danno dalla diffida (Cons. Stato n. 9933 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 46, comma 1, della legge regionale della Puglia n. 4 del 2010 impone alle aziende sanitarie locali di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili verso i centri socio-riabilitativi, ma non prescrive le modalità organizzative né esclude che il servizio sia affidato alle stesse strutture accreditate, in via strumentale rispetto alle prestazioni sanitarie erogate. L’accordo che abbia disciplinato il trasporto a fronte di una tariffa pattuita, ove privo di clausole di proroga o rinnovo, non si intende prorogato sine die per effetto delle disposizioni regionali sul regime transitorio degli accreditamenti, che operano con riferimento alle sole prestazioni socio-riabilitative. Il danno da inerzia dell’amministrazione decorre dalla diffida con la quale la struttura manifesti di non voler più farsi carico del servizio, non dalla scadenza contrattuale, poiché fino a quel momento l’affidamento sulla collaborazione del centro priva la condotta di connotati di illecito.

Il Fatto

Una cooperativa sociale gestisce a Bari un centro diurno socio-educativo accreditato dalla Regione Puglia. La stessa cooperativa aveva assicurato, in favore dei propri utenti diversamente abili, il servizio di trasporto che spettava alla ASL provinciale, dapprima in forza di un accordo annuale valido per il 2020 e poi, scaduto il contratto, senza soluzione di continuità.

Con diffida del 18 febbraio 2022 la cooperativa ha invitato l’azienda sanitaria a svolgere il servizio. La ASL ha riscontrato con nota del 16 maggio 2022, subordinando l’assunzione a una futura gara o alla costituzione di una società in house. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 152 del 2024, ha accolto il ricorso e condannato in solido ASL e Regione al risarcimento. Entrambe hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’impugnabilità. La nota del 16 maggio 2022 ha contenuto misto, reiettivo e soprassessorio, e lede l’interesse della cooperativa a essere sollevata dall’onere di garantire un servizio divenuto antieconomico: l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo va respinta.

Nel merito, la Corte esclude che l’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 imponga all’azienda sanitaria un vincolo sulle modalità organizzative del servizio. Le intese preventive con le strutture rientrano nei criteri di efficienza ed economicità fissati dalla stessa norma, anche in ragione del carattere ancillare del trasporto rispetto alle prestazioni socio-riabilitative. Il coinvolgimento dei centri trova fondamento testuale nell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007, vigente all’epoca dell’accordo.

Il contratto del 2020, tuttavia, era circoscritto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, senza clausole di proroga o rinnovo automatico. La clausola di salvaguardia e le disposizioni regionali richiamate dall’appellante non attribuiscono ultrattività al servizio di trasporto, che resta distinto dalle prestazioni sanitarie. Per la stessa ragione cade l’eccezione di acquiescenza: la clausola di salvaguardia segue la sorte del contratto cui inerisce.

Quanto ai vincoli del piano di rientro, la Corte li ritiene dedotti in giudizio come motivazione postuma, inammissibile. Richiamando la sentenza n. 5199 del 2020, qualifica il trasporto come prestazione integrata socio-sanitaria e ne afferma la strumentalità necessaria rispetto alle prestazioni incluse nei LEA, ribadendo però che il giudizio riguarda la competenza organizzativa, non l’imputazione della spesa.

Il punto decisivo è la statuizione risarcitoria. Richiamando la sentenza n. 6208 del 2024, il Collegio accoglie il motivo sull’individuazione del dies a quo. Fino alla diffida del 18 febbraio 2022 la ASL poteva fare affidamento sulla collaborazione del centro: l’inerzia anteriore difetta dei connotati psicologici dell’illecito. La diffida costituisce altresì strumento di tutela che la creditrice avrebbe dovuto diligentemente esperire, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., con esclusione dei danni prevenibili. L’appello della ASL è quindi parzialmente accolto, con effetti anche verso la Regione; quello regionale è respinto; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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