Trattamento ABA tra LEA e obbligo di piano terapeutico individualizzato (TAR Sicilia n. 2703 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA per i disturbi dello spettro autistico rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge n. 134/2015. La controversia sulla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando si sostanzi nell’omissione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato. Accertato il diritto alla prestazione, il giudice amministrativo può condannare l’azienda sanitaria alla formazione di un piano terapeutico individualizzato e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., disporre l’esecuzione diretta da parte del ricorrente con rimborso delle spese, oltre al risarcimento del danno ex art. 34, comma 4, c.p.a. per le prestazioni già sostenute.

Il Fatto

I ricorrenti, genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico di grado elevato, rappresentano che l’A.S.P. di Palermo, pur a fronte di apposita richiesta, non ha erogato alla figlia un trattamento intensivo cognitivo-comportamentale individualizzato, limitandosi a fornire tre ore settimanali di logopedia e un’ora di neuropsicomotricità. Sin dal mese di ottobre 2021 la famiglia si è rivolta autonomamente a un centro specializzato per garantire alla minore un trattamento ABA di cinque ore settimanali, come prescritto da più strutture sanitarie.

Dopo un invito formale rimasto senza riscontro, i ricorrenti avevano adito il Tribunale ordinario di Palermo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti al TAR, con domanda di accertamento del diritto alla terapia, di condanna all’erogazione diretta o indiretta e di risarcimento del danno. In corso di causa l’amministrazione ha consegnato un documento denominato “contratto trattamento riabilitativo”, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione di giurisdizione e la risolve richiamando l’orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite (ord. n. 1781 del 20.01.2022): la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione sulla richiesta dell’interessato.

Nel merito, il collegio ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 1, comma 7, e 3-septies, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502/1992 pongono a carico del Servizio sanitario le prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio e qualificano le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria come comprese nei LEA. Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ricomprende tra i livelli essenziali l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi del neurosviluppo, mentre l’art. 60 garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato mediante metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Su questa base il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il trattamento ABA rientra certamente tra i LEA (Cons. Stato, sez. III, n. 8708/2023, che menziona il precedente n. 2129/2022). Quanto alla consulenza tecnica, il collegio ne ribadisce la funzione di strumento di controllo delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, non di sostituzione, e il principio per cui il recepimento delle risultanze del c.t.u. non esige particolare motivazione, salvo che l’elaborato sia affetto da evidenti carenze istruttorie o illogicità (Cons. Stato, sez. III, n. 7192/2025).

Alla luce dell’istruttoria, che ha diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello 3 con grave compromissione del linguaggio e ulteriori deficit, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’azienda di formare un piano terapeutico individualizzato, comprensivo di trattamento ABA con intensità non inferiore a dieci ore settimanali, con progressione verso quindici-venti ore in funzione della risposta, durata di almeno tre-cinque anni e rivalutazione semestrale. Decorsi venti giorni dalla comunicazione, in caso di inerzia, i ricorrenti potranno attivare autonomamente il percorso presso strutture di fiducia, con obbligo di rimborso documentato da parte dell’amministrazione.

Il collegio accoglie anche la domanda risarcitoria ex art. 34, comma 4, c.p.a., imponendo all’azienda di proporre il pagamento delle fatture relative al trattamento già fruito, oltre interessi e rivalutazione. I motivi aggiunti sono invece dichiarati inammissibili per difetto di interesse, riguardando un atto privo di effetti quale la proposta contrattuale. Spese di lite compensate, spese di c.t.u. a carico dell’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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