Improcedibile il ricorso sull’assegnazione delle ore di sostegno per anno scolastico esaurito (TAR Campania n. 2541 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’atto impugnato si riferisce a un anno scolastico ormai concluso. La declaratoria di improcedibilità non impedisce l’accertamento del diritto all’insegnante di sostegno per gli anni scolastici successivi, che però non può essere compiuto dal giudice in via generale e anticipata, spettando all’amministrazione la determinazione del fabbisogno specifico. Nell’esercizio di tale potere l’amministrazione è tenuta a considerare anche i precedenti giudizi, secondo i principi degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato. Resta ferma la valutazione di illegittimità già operata in sede cautelare con ordinanza non impugnata.
Il Fatto
I genitori di un minore con disabilità riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 impugnavano il decreto con cui il Dirigente scolastico aveva assegnato al figlio, per l’anno scolastico 2023/2024, 28 ore settimanali di sostegno, a fronte di una richiesta di 40 ore corrispondenti all’intero orario di frequenza. Il provvedimento si discostava dai verbali del G.L.O. e dal P.E.I. del precedente anno, che avevano indicato la necessità di un rapporto 1/1.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento del decreto e del P.E.I. e, in via principale, il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per tutte le ore scolastiche per l’intero ciclo di studi, in via subordinata fino alla successiva revisione fissata dalla commissione medica. Nella fase cautelare il Collegio aveva ordinato all’Istituto di riformulare il P.E.I. e di assegnare l’insegnante con copertura integrale dell’orario e rapporto in deroga 1:1.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla constatazione che la valutazione di illegittimità dell’atto impugnato era già stata compiuta con l’ordinanza cautelare, non impugnata. Su questa base il giudizio di merito non richiedeva ulteriore approfondimento sul punto.
La domanda di annullamento viene dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’atto impugnato riguarda infatti un anno scolastico ormai terminato, quello 2023/2024, sicché viene meno l’utilità della decisione sul provvedimento ormai esaurito nei suoi effetti.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto per gli anni successivi, il Tribunale la rigetta. Il diritto del minore a un numero di ore adeguato alla patologia per tutto il ciclo di studi non può essere accertato in questa sede, poiché la relativa determinazione spetta all’amministrazione. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente T.A.R. Campania, Sez. IV, 5 luglio 2021, n. 4617.
L’amministrazione, nel determinare il fabbisogno, dovrà tenere conto anche dei precedenti giudizi già introdotti, in applicazione dei principi degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato. Il sindacato del giudice amministrativo resta dunque nei limiti della legittimità, senza sostituirsi alla valutazione tecnica dell’ente.
Le spese di lite della fase di merito sono compensate, in mancanza di ulteriore attività istruttoria successiva alla fase cautelare. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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