Travisamento della prova e sufficienza del narcotest sulla sostanza sequestrata (Cass. pen. Sez. IV n. 37252 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è concetto distinto dal travisamento del fatto, poiché non impone una rivalutazione del compendio probatorio ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Esso è ravvisabile solo quando affiori la contraddittorietà del ragionamento giustificativo rispetto alle risultanze processuali specificamente indicate dal ricorrente, con autonoma forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza. Il giudice di legittimità può compiere un’operazione neutra e non valutativa, verificando se un fatto affermato esistente dal giudice di merito sia pacificamente inesistente o se un risultato di prova sia indiscutibilmente errato, restando fermo il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto quando gli elementi siano privi di significato univoco. Il narcotest eseguito sulla sostanza sequestrata è sufficiente ad accertarne la natura drogante.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Novara, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: travisamento del verbale di arresto in relazione alla condotta di detenzione della sostanza nascosta in un cespuglio; contraddittorietà della motivazione sulla prova che l’involucro consegnato a soggetto non identificato contenesse stupefacente; mancanza di motivazione sulla censura, dedotta in appello, relativa all’incompatibilità delle condotte di cessione con il possesso di soli quattro euro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la nozione di travisamento della prova, chiarendo che essa non coincide con il travisamento del fatto. Il vizio non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a constatare una difformità obiettiva tra la decisione, l’esistenza delle prove e il risultato di prova. Esso è ravvisabile soltanto quando emerga la contraddittorietà del ragionamento giustificativo rispetto alle risultanze processuali specificamente indicate dal ricorrente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto: Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio. Da tali precedenti si ricava che la denuncia deve possedere autonoma forza dimostrativa, tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e determinare radicali incompatibilità interne.

Il giudice di legittimità può compiere un’operazione del tutto neutra e non valutativa, consistente nel verificare se un fatto affermato esistente dal giudice di merito sia pacificamente inesistente, o se un risultato di prova sia indiscutibilmente errato. Resta fermo il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.

Nel caso concreto, il Collegio ha esaminato il verbale di arresto, nel quale si legge che il ricorrente si allontanava dal luogo in cui era stato notato custodire lo stupefacente, poco prima smerciato e successivamente rinvenuto dall’unità cinofila. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità sulla base di una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori, essendo le condotte colte direttamente dagli operanti. Il primo motivo è quindi manifestamente infondato.

Il secondo motivo è dichiarato infondato: premessa la sufficienza del narcotest eseguito sulla sostanza sequestrata (Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito), la Corte di merito ha inferito con motivazione logica la natura drogante della sostanza contenuta nell’ulteriore involucro consegnato a soggetto non identificato. Quanto al terzo motivo, il possesso di soli quattro euro è circostanza priva di significatività, sia per quanto direttamente osservato dagli operanti e per la sostanza rinvenuta, sia perché la vendita costituisce una delle molteplici ipotesi di cessione contemplate dall’art. 73 d.P.R. 309/90. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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