Truffa sull’acquisto con carta all’estero e colpa grave del titolare che digita il PIN (ABF Collegio di Milano n. 551 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, il titolare che abbia digitato il PIN alla presenza dell’esercente, in un contesto di pagamento occasionale all’estero, risponde a titolo di colpa grave per omessa vigilanza sulle credenziali. La corretta autenticazione forte delle operazioni mediante i fattori del possesso e della conoscenza, risultante dai log informatici, unita alla prova dell’efficacia causale determinante della condotta del titolare nella produzione dell’evento dannoso, giustifica il rigetto della domanda di rimborso. L’intermediario non è tenuto a ulteriori controlli antifrode quando le operazioni si collocano nel rispetto dei massimali contrattuali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di debito appoggiata sul conto corrente, si trovava a Rio de Janeiro e tentava di pagare circa 12 euro presso un venditore ambulante. Dopo vari tentativi negati, l’esercente si rendeva irreperibile. Poco dopo il cliente riscontrava due addebiti fraudolenti, per un totale di € 1.228,90, bloccava la carta e sporgeva denuncia.
L’intermediario, ricevuto il disconoscimento, negava il rimborso e riaddebitava le somme. Sosteneva che le operazioni erano state autenticate con il dispositivo originale, tramite lettura del microchip e inserimento del PIN, e che il cliente era presente al momento dei pagamenti. Il ricorrente domandava quindi il rimborso della somma.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il quadro normativo del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II, applicabile alle operazioni contestate. Esso disciplina l’autenticazione forte del cliente e la ripartizione dell’onere probatorio in materia di operazioni non autorizzate.
Dall’esame dei log informatici prodotti dall’intermediario emerge che le due operazioni sono state correttamente autenticate mediante i fattori del possesso (la carta) e della conoscenza (il codice PIN). Il Collegio ritiene dunque provata la regolare registrazione e contabilizzazione delle transazioni contestate.
Il nodo della decisione è la valutazione della colpa grave del titolare. L’intermediario aveva evidenziato, quale elemento dirimente, che il cliente era presente al momento dei pagamenti e che l’attività fraudolenta si era svolta in sua presenza. Se il ricorrente non avesse incautamente digitato il PIN davanti all’esercente infedele, le operazioni non si sarebbero verificate. Il Collegio condivide questa lettura e valorizza il contesto: pagamento per strada, presso un esercente ambulante occasionale, all’estero, con attivazione del profilo “MONDO” il giorno precedente.
Il Collegio sottolinea inoltre la scarna rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente, le cui dichiarazioni non collimano con le evidenze dei tabulati. Su queste basi ritiene raggiunta la prova dell’efficacia causale determinante della colpa grave del titolare nella produzione dell’evento dannoso. La domanda di rimborso viene perciò rigettata, con conferma del riaddebito delle somme.
Nota della Redazione
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