Segnalazione in SIC del garante senza preavviso: irrilevanza del trasferimento non comunicato (ABF Collegio di Milano n. 5094 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia deve essere inviato anche al garante persona fisica, quale soggetto interessato al trattamento dei dati, in tutti i casi in cui sussiste l’obbligo nei confronti del debitore principale. Il preavviso costituisce atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., sicché l’intermediario deve provare l’effettiva ricezione della comunicazione. Tuttavia, la raccomandata restituita al mittente per trasferimento del destinatario non comunicato all’intermediario si considera correttamente recapitata all’indirizzo dichiarato in sede contrattuale, con la conseguenza che la mancata ricezione è ascrivibile alla negligenza del cliente. Il termine di quindici giorni del preavviso decorre dal momento in cui la segnalazione è resa visibile ai partecipanti al sistema, ed è onere dell’intermediario provarne la data. Il garante non è titolare del diritto di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla sezione anagrafica, né delle segnalazioni di ritardo riferite al debitore principale.

Il Fatto

La ricorrente aveva prestato garanzia fideiussoria in relazione a un contratto di finanziamento intestato ad altra persona. Nel settembre 2025, a seguito del rifiuto di una richiesta di finanziamento presso altro intermediario, apprendeva dell’esistenza di una segnalazione negativa nella propria visura CRIF. Contestava quindi la legittimità della segnalazione per mancanza del presupposto formale, sostenendo che i ritardi del 2024 erano stati integralmente sanati e che la nuova situazione debitoria insorta nel 2025 avrebbe richiesto un autonomo preavviso. Rilevava che l’unica missiva a lei intestata recava la dicitura “trasferito” e che le comunicazioni erano state inviate al debitore principale all’indirizzo corretto e alla garante a un recapito non aggiornato. Chiedeva la cancellazione delle segnalazioni nei SIC e la liberazione dagli impegni fideiussori.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio ha rilevato che la domanda di liberazione dagli obblighi fideiussori sollecita una pronuncia di natura costitutiva, volta a modificare il rapporto giuridico tra le parti. In applicazione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Banca d’Italia, Sez. I, par. 4, una pronuncia costitutiva non rientra nella competenza dell’Arbitro, con conseguente rigetto di tale domanda.

Sulla domanda principale, il Collegio ha anzitutto escluso che l’annotazione del nominativo della ricorrente nella sezione anagrafica del rapporto costituisca segnalazione negativa: essa riflette il mero fatto storico della prestazione della garanzia e non è correlata agli specifici ritardi del debitore principale. Ne deriva che il garante non è legittimato a chiederne la cancellazione, né a domandare la cancellazione delle segnalazioni di ritardo riferite al debitore principale, come da orientamento costante dei Collegi (Collegio di Palermo n. 5310/2025; Collegio di Milano n. 10859/2024). Nel caso di specie manca peraltro la prova di una autonoma segnalazione negativa a carico della garante.

Il Collegio ha poi ribadito che il preavviso deve essere inviato anche al fideiussore persona fisica, in modo da offrirgli l’opportunità di adempiere alle obbligazioni di cui è solidalmente responsabile e scongiurare le conseguenze pregiudizievoli della segnalazione (Collegio di Bari n. 5595/2023; Collegio di Milano n. 644/2023). La disciplina di riferimento è l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia del 12 settembre 2019, che impongono il preavviso e il decorso di quindici giorni prima della visibilità dei dati.

Quanto alla ricezione, l’intermediario ha prodotto quattro solleciti del 2024 con cartoline di ritorno sottoscritte dal ricevente. Il sollecito del 21.02.2025 è invece stato restituito con la dicitura “destinatario trasferito”. Il Collegio ha osservato che il domicilio contrattuale coincide con quello utilizzato per l’invio del 2025 e che la ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza della comunicazione della variazione. Pertanto, poiché la garante si è trasferita senza darne notizia, la mancata ricezione è ascritta alla sua condotta negligente (Collegio di Milano n. 12418/2024).

Infine, sulla tempestività, l’intermediario ha provato, mediante dichiarazione dei gestori delle banche dati, che la prima segnalazione di ritardo è divenuta visibile in CRIF il 14.04.2025 e in CTC da maggio 2025, con termine rispettato (Collegio di Milano n. 575/2026). Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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