Truffa dello storno e bonifici autorizzati dal cliente: nessuna responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 1377 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte e autorizzate personalmente dal titolare dello strumento non ricadono nel regime di responsabilità dell’intermediario previsto dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’intermediario non risponde quando l’operazione è correttamente autenticata e non ricorrono gli indicatori di anomalia fissati dal D.M. n. 112/2007. La c.d. truffa dello storno, realizzata con modalità non particolarmente insidiose e superabile con la diligenza media dell’utente, integra colpa grave del cliente, assorbente rispetto a ogni profilo di responsabilità dell’intermediario. In caso di connessione impropria tra domande rivolte a intermediari diversi, l’Arbitro esclude il cumulo processuale e le decide separatamente.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 31.07.2025, un messaggio con cui l’intermediario A lo avvisava di un pagamento non autorizzato in uscita di 4.840,00 euro, invitandolo a contattare un numero indicato come servizio antifrode. Messo in contatto con un sedicente addetto, veniva indotto a disporre un bonifico di pari importo verso un IBAN indicato dall’interlocutore per stornare il pagamento.
Lo stesso interlocutore, appreso che il ricorrente era titolare di un ulteriore conto presso l’intermediario B, prospettava tentativi di truffa anche su quel rapporto; contestualmente giungeva un SMS da un’utenza riferibile al secondo intermediario. Il ricorrente disponeva così, da quel conto, un secondo bonifico di 7.480,00 euro. Scoperta la frode, chiedeva il risarcimento dei due importi ai rispettivi intermediari.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: le domande riguardano due conti accesi presso intermediari diversi e vanno trattate e decise separatamente. Ricorre infatti una connessione impropria, che si configura quando i giudizi presentano identiche questioni di fatto o di diritto ma manca la connessione per soggetti, oggetto o titolo; in tal caso è esclusa la possibilità di cumulo processuale, secondo il richiamato precedente ABF Bologna, decisione n. 10797/24.
Nel merito, il Collegio rileva che le operazioni contestate sono state poste in essere sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017. Poiché tutti i bonifici sono stati disposti direttamente dal titolare dello strumento di pagamento, gli stessi non sono soggetti al regime di responsabilità previsto dalla PSD 2.
La documentazione conferma comunque che le operazioni sono state correttamente autenticate: il cliente ha autorizzato con codice mPin la notifica PUSH ricevuta sull’App. Il Collegio esclude altresì che ricorrano gli indicatori di anomalia di cui all’art. 8 del D.M. n. 112/2007, che impongono agli intermediari misure di sicurezza quando se ne configura il rischio secondo parametri quantitativi tipizzati, nessuno dei quali risulta integrato nella specie.
La decisione si sofferma poi sulla condotta del ricorrente. La truffa è stata realizzata con modalità non particolarmente insidiose, superabili con l’impiego di una diligenza media: l’intermediario B ha evidenziato che i malfattori non hanno camuffato l’utenza mittente per farla apparire formalmente riferibile alla banca, che gli SMS presentavano sintassi e punteggiatura approssimative e che un lettore mediamente attento avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla loro veridicità. Da ciò il Collegio desume una colpa grave del ricorrente, richiamando il precedente ABF Bologna, decisione n. 14643/2019.
Il percorso argomentativo si chiude con una duplice conclusione: non emergono profili di negligenza nella condotta dell’intermediario, mentre il fatto colposo del ricorrente assume carattere assorbente. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.