Fideiussione omnibus non si estingue per dimissioni e recesso del garante (ABF Collegio di Palermo n. 4831 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione omnibus prestata da chi rivestiva l’ufficio di amministratore della società garantita non si estingue per effetto della cessione delle quote e delle dimissioni dalla carica. L’art. 1938 c.c. collega la validità della garanzia all’indicazione dell’importo massimo garantito, che nel caso di specie è espresso. Il recesso del fideiussore opera solo per l’avvenire, liberando il garante dalle obbligazioni sorte dopo la dichiarazione e lasciando ferma la garanzia per quelle anteriori o dipendenti da rapporti già esistenti. Il garante persona fisica che abbia agito sulla base dei collegamenti funzionali con la società, quali l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile, va qualificato come non consumatore con riferimento al momento di conclusione del rapporto contestato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto, tra il 2017 e il 2018, tre fideiussioni omnibus in favore di un intermediario a garanzia dei debiti di una società di cui era amministratore unico, per un importo complessivo massimo di 113.000 euro. Nel gennaio 2020 aveva donato la propria partecipazione sociale e rassegnato le dimissioni dalla carica, con nomina di un nuovo amministratore che aveva a sua volta prestato garanzie personali. Fallita la società, la garanzia pubblica era stata escussa e l’intermediario surrogato aveva chiesto al ricorrente il pagamento, fino all’emissione di una cartella esattoriale.
Il ricorrente ha domandato di essere liberato dalle fideiussioni e l’annullamento della cartella. Entrambi gli intermediari hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della domanda costitutiva e dell’incompetenza per materia in materia tributaria, contestando altresì la qualifica di consumatore.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale, il Collegio affronta la qualificazione soggettiva del ricorrente, richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5368/2016 sul c.d. professionista di rimbalzo: spetta al collegio stabilire se il garante abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o per collegamenti funzionali con la società. È irrilevante che al momento del ricorso la carica fosse cessata, poiché il momento rilevante è quello di conclusione del rapporto contestato. Il ricorrente va quindi riqualificato come non consumatore.
Quanto all’eccezione dell’intermediario sulla domanda costitutiva, il Collegio ricorda che le Disposizioni ABF attribuiscono competenza in materia di accertamento di diritti, obblighi e facoltà. In un’ottica di favor per il cliente, la domanda di liberazione dal vincolo viene riqualificata come domanda di accertamento, essendo petitum e causa petendi sufficientemente determinati. L’eccezione è respinta.
Diversamente, è accolta l’eccezione dell’altro intermediario: la domanda di annullamento della cartella esattoriale investe materia tributaria, estranea alla competenza dell’Arbitro, come confermato dalla decisione del Collegio di Bari n. 1522/2023. L’esame nel merito resta quindi limitato alle domande verso il primo intermediario.
Nel merito, il Collegio esclude che la dismissione della carica di amministratore costituisca causa di scioglimento del contratto di fideiussione, non essendo prevista alcuna condizione risolutiva in tal senso. Solo la comunicazione del 28.12.2022, con cui il ricorrente ha chiesto di cancellare e aggiornare le garanzie, vale come recesso, con effetto per le sole obbligazioni successive. La garanzia resta ferma per i rapporti anteriori. Le fideiussioni omnibus sono valide perché indicano l’importo massimo garantito ai sensi dell’art. 1938 c.c.; il rilascio di nuove garanzie da parte del nuovo amministratore non comporta sostituzione di quelle precedenti. Le domande sono pertanto respinte.
Nota della Redazione
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