Truffa del falso operatore e bonifico autorizzato escludono responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 5144 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non trova pertanto applicazione il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e al D. Lgs. n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie le operazioni disposte dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, comprese le c.d. operazioni “sotto dettatura”, e a maggior ragione quelle eseguite nella piena consapevolezza di disporre un bonifico. Resta ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode.

Il Fatto

Il ricorrente espone di essere stato vittima di un articolato raggiro. Un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario lo avvisava di un bonifico sospetto in uscita; una telefonata da utenza fissa con prefisso 02, attribuita a un sedicente operatore dell’intermediario, lo invitava a recarsi in filiale per eseguire un bonifico di € 17.000,00; una seconda chiamata, da numero con prefisso 0341, riferiva di un contatto con la stazione dei Carabinieri e con la sezione antiriciclaggio dell’intermediario. Convinto che il bonifico servisse a smascherare dei truffatori, il cliente si recava in filiale ed eseguiva personalmente l’operazione.

Il giorno successivo, resosi conto della truffa, presentava denuncia e reclamo, riscontrato negativamente. Chiedeva quindi il rimborso della somma disconosciuta. L’intermediario eccepiva che la denuncia conteneva una dichiarazione confessoria circa l’esecuzione personale dell’operazione, che il cliente aveva confermato allo sportello di conoscere il beneficiario e che era stato attivato senza successo il recall del bonifico, data la sua natura istantanea.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la questione in termini di autorizzazione dell’operazione. È pacifico che il bonifico sia stato eseguito direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro e seguendo le indicazioni telefoniche di un soggetto qualificatosi come operatore bancario, ha personalmente disposto il pagamento nella convinzione di mettere al riparo i propri risparmi. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata.

Ne deriva l’esclusione del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2 e dal D. Lgs. n. 11/2010, con conseguente superfluità della verifica sulla corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato. Il Collegio precisa che rientrano in questa categoria le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, comprese le c.d. operazioni “sotto dettatura”, e a fortiori quelle disposte nella assoluta consapevolezza di effettuare un bonifico.

Il Collegio chiarisce tuttavia che, in caso di operazioni compiute direttamente dal cliente, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico. Può però ravvisarsi una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Il Collegio individua tre ipotesi esemplificative: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde del PSP; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode in caso di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti.

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso concreto. Della dedotta inerzia dell’operatore di sportello non vi è prova. L’intermediario riferisce anzi di aver più volte chiesto conferma sulla volontà di eseguire un bonifico istantaneo e non ordinario e sulla conoscenza del beneficiario, ricevendo risposta affermativa e coerente con la causale indicata. Risulta inoltre attivato tempestivamente il recall, rimasto senza esito per la natura istantanea dell’operazione. Il Collegio rileva infine, ad abundantiam, che il cliente non ha prodotto alcuna evidenza dell’SMS né allegato le telefonate ricevute dai truffatori.

A fronte delle modalità di esecuzione dell’operazione e della colpa grave del cliente, emergente dalla stessa dinamica della truffa rappresentata in denuncia, non può rimproverarsi un comportamento scorretto all’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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