Estinzione anticipata e rimborso costi up front nella cessione del quinto (ABF Collegio di Palermo n. 1730 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ai sensi degli artt. 121, comma 1, lett. e), e 125-sexies TUB. La sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (C-383/18) conserva efficacia vincolante per gli arbitri chiamati ad applicare le norme da essa interpretate, né risulta superata dalla successiva pronuncia CGUE C-555/21, resa in materia di credito immobiliare. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 ha confermato l’applicazione retroattiva dei principi Lexitor ai contratti anteriori alla novella. I costi istantanei si riducono secondo il criterio integrativo dettato dal Collegio di Coordinamento, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2023 previa emissione del conteggio estintivo. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolgeva all’ABF chiedendo il rimborso di € 487,42 quale quota non maturata degli oneri versati a titolo di commissione di attivazione e di provvigioni all’intermediario del credito.

L’intermediario chiedeva in via preliminare la sospensione del procedimento, essendo pendente davanti alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Nel merito eccepiva la natura up front degli oneri, il difetto di legittimazione passiva per le provvigioni e l’inapplicabilità della sentenza Lexitor, invocando la pronuncia CGUE C-555/21 e l’art. 6-bis, comma 3, d.P.R. n. 180/1950.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga a sospendere solo il giudice che lo ha disposto e non altri organi, giurisdizionali o extragiudiziari, davanti ai quali penda analoga fattispecie. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra quella dedotta; sul punto il Collegio richiama la propria decisione n. 1500 dell’11.02.2025.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione della materia. La giurisprudenza ABF anteriore al 2019 ammetteva la riduzione dei soli costi recurring. La sentenza Lexitor ha poi affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ha quindi rivisto l’orientamento, riconoscendo la riduzione anche dei costi up front. La legge n. 106/2021 ha introdotto l’art. 11-octies, limitando temporalmente l’applicazione dei principi Lexitor ai contratti successivi; la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima la parte della disciplina intertemporale che precludeva l’efficacia retroattiva della sentenza.

Il Collegio ritiene che i principi del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 restino fermi anche dopo la modifica dell’art. 11-octies operata dall’art. 27 d.l. n. 104/2023. La pronuncia CGUE C-555/21 non smentisce Lexitor: essa ha valorizzato le differenze di contesto tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE, rimarcando la diversità oggettiva dei costi considerati.

Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio la riconosce in capo all’intermediario quale percettore delle somme e autore del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6816/2018. Le commissioni per l’intermediario del credito e le commissioni di attivazione sono qualificate up front, perché riferite ad attività preliminari alla conclusione del contratto; spese di incasso rate e commissioni di gestione sono recurring e già rimborsate. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce € 308,04, oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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