Truffa da falso trading online: operazioni autorizzate e nessuna responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 3191 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal titolare del conto presso lo sportello, previa identificazione e inserimento del codice PIN, costituisce operazione autorizzata anche quando il consenso sia viziato dal raggiro del frodatore. Non trova pertanto applicazione il regime delle operazioni di pagamento non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE, né l’intermediario è gravato dell’onere di provare l’autenticazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010. Residua una responsabilità di diritto comune del bonus argentarius per violazione degli obblighi di buona fede, diligenza e protezione, configurabile solo in presenza di un apporto causale dell’intermediario alla frode, non ravvisabile quando le operazioni, per tipologia, importi e modalità esecutive, non presentino anomalie così evidenti da imporre un obbligo di blocco o di interlocuzione con il cliente.
Il Fatto
Il ricorrente, contattato tramite una piattaforma di trading online pubblicizzata come occasione di guadagni sicuri, veniva indotto da sedicenti consulenti ad aprire un rapporto di investimento presso un intermediario estero e a versare somme sempre più elevate, fino a nove bonifici per complessivi € 177.857,84, eseguiti tra il 10 luglio e il 12 agosto 2025, in favore di società estere. Dopo reiterate richieste di ulteriori pagamenti per presunte imposte e per lo sblocco del capitale, il cliente si convinceva della natura fraudolenta del sito e presentava reclamo all’intermediario, quindi ricorso all’ABF per ottenere il rimborso delle somme.
L’intermediario resisteva sostenendo che le operazioni erano state eseguite personalmente dal ricorrente e dalla cointestataria presso gli uffici, con identificazione e inserimento del PIN, e che nessun indice di anomalia emergeva dalle causali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla circostanza pacifica che le operazioni siano state disposte direttamente dal titolare e dalla cointestataria. Richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi, ribadito dalla decisione n. 11531/2025 dello stesso Collegio di Milano, si afferma che l’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, letto con gli artt. 9 e 10, qualifica come autorizzata l’operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del frodatore. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina delle operazioni non autorizzate e l’esonero dell’intermediario dall’onere probatorio sull’autenticazione.
Il Collegio verifica poi se, pur in presenza di operazione autorizzata, sussista una responsabilità per violazione degli obblighi di buona fede e diligenza professionale. Una responsabilità concorrente è configurabile solo ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode: mancata disponibilità dei canali di assistenza, omessa gestione di un tentativo di frode portato a conoscenza, mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a credere di effettuare accrediti in conto. Nel caso concreto nessuna di tali circostanze risulta documentata: il ricorrente era consapevole di disporre bonifici in favore di terzi ritenuti destinatari legittimi dei propri investimenti.
Quanto alle anomalie delle operazioni, il Collegio richiama il D.M. 30 aprile 2007, n. 112 e l’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389, precisando che tali fonti non hanno valore precettivo diretto in materia di disconoscimento, ma esprimono un generale obbligo di monitoraggio. Un obbligo di blocco o di interlocuzione può sorgere solo in presenza di anomalie evidenti, parametrate alla provvista e alle movimentazioni storiche del conto. Il ricorrente, tuttavia, ha descritto le anomalie in termini generici, senza documentare l’operatività pregressa; le causali generiche non bastano, da sole, a fondare un obbligo di astensione, anche considerato il presidio aggiuntivo documentato dall’intermediario (messaggio univoco sul Pad dello sportello).
Sul versante antiriciclaggio, il Collegio richiama la giurisprudenza arbitrale secondo cui il d.lgs. n. 231/2007 non prevede alcun obbligo di astensione dall’esecuzione delle operazioni, salvo il caso di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica. Il tentativo di recall dei bonifici, infine, attiene alla fase successiva a quella dispositiva e rileva solo ai fini della quantificazione del danno. La richiesta di trasmissione alla Banca d’Italia esula dai poteri dei Collegi ed è inammissibile. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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