Estinzione anticipata del credito e rimborso dei costi up-front secondo la curva degli interessi (ABF Collegio di Roma n. 4680 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo applicabile ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché comprensibile e proporzionata; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato parametrato alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica (pro rata temporis). L’indennizzo di estinzione anticipata è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria del consumatore, e va calcolato sull’importo effettivamente rimborsato al netto delle riduzioni del costo totale del credito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento in data 20.8.2019 ed estinto anticipatamente il rapporto a settembre 2023, in corrispondenza della rata n. 20 su 108. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’equo rimborso degli oneri a seguito dell’estinzione anticipata ex art. 125-sexies TUB, per complessivi € 2.459,21 a titolo di spese di istruttoria e commissione di intermediazione creditizia, la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 232,64 e il rimborso delle spese legali.

L’intermediario ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo già restituito quanto dovuto secondo il criterio della curva degli interessi, e ha ribadito la legittimità del proprio operato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Richiamata la sentenza della Corte di giustizia UE dell’11.9.2019, causa C-383/18, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, ha osservato che l’art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021. Per i contratti anteriori, le disposizioni transitorie sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023 e poi sostituite dall’art. 27 del d.l. n. 104 del 2023, che richiama il previgente art. 125-sexies TUB. Poiché il contratto è anteriore al 25.7.2021, il Collegio ha applicato il testo previgente come interpretato dalla decisione n. 26525/2019.

Quanto ai criteri, il Collegio ha confermato l’orientamento delle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020: i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato parametrato alla curva degli interessi, i costi recurring secondo il pro rata temporis, mentre le imposte non sono soggette a riduzione. Ha quindi distinto, sulla scorta della decisione n. 8785 del 2022 del Collegio di Roma, le spese di istruttoria (recurring) dalle commissioni di intermediazione (up-front).

Sulla penale di estinzione, richiamate le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909 del 2020 e n. 11679 del 2021, il Collegio ha ritenuto che l’indennizzo vada calcolato sull’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle riduzioni del costo totale del credito. Poiché non ricorrevano le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB, l’indennizzo massimo è stato rideterminato in € 211,22, con eccedenza dovuta di € 21,42.

Il Collegio ha inoltre escluso il rimborso delle spese legali, trattandosi di controversia ripetitiva. Ha quindi riconosciuto al ricorrente € 822,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinto il resto, ponendo a carico dell’intermediario il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento di presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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